Analisi Disegno Legge di Bilancio 2025 – WELFARE E BENEFIT

In queste settimane è in discussione in Parlamento il disegno della Legge di Bilancio 2025.

 

Con le circolari che seguiranno, vogliamo fornire un’analisi di quanto previsto dal Disegno per le tematiche più rilevanti in tema di lavoro per le Aziende, ricordando che le misure per essere attuate dovranno essere approvate al termine dell’iter parlamentare entro il 31 dicembre 2024.

 

🔍 Vediamo con la presente circolare quanto previsto per l’anno 2025 con riguardo

al welfare aziendale e ai fringe benefit. 🔍

 

➡️ Fringe benefit

 

In primis, evidenziamo che la detassazione dei fringe benefit (ex art. 53, co. 3, del Tuir) in capo ai lavoratori dipendenti dovrebbe essere prorogata nell’ambito della Legge di Bilancio 2025.

⚠️ Attenzione! ⚠️ Tale beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura fino al limite di € 1.000,00.

La disposizione contenuta nell’attuale disegno di legge replica la disciplina agevolativa prevista per l’anno 2024; questa volta, tuttavia, la misura è prorogata per gli anni 2025-2026-2027.

 

Confermata la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di € 1.000,00 di:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (come buoni spesa, buoni carburante, pacchi natalizi, ecc.),
  • le somme erogate e rimborsate dai datori di lavoro per
  • il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,
  • le spese per l’affitto dell’abitazione principale
  • gli interessi del mutuo relativo all’abitazione principale.

Il limite di € 1.000,00 è innalzato a € 2.000 per i lavoratori con figli (anche nati fuori del matrimonio, purché riconosciuti, nonché figli adottivi/affiliati), alle medesime condizioni del 2024.

 

➡️ Principali novità 2025

 

Il DdL di Bilancio 2025 presenta, inoltre, modifiche all’art. 51, co. 4, lett. a) del Tuir, riguardanti la determinazione del fringe benefit in caso di automobili concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che attualmente viene definito in base alle emissioni di CO2 del veicolo.

Per gli autoveicoli indicati nell’art. 54, co. 1, lett. a), c) e m) del Codice della Strada, le motociclette e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe è calcolato in percentuale sull’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell’Aci, escludendo gli importi eventualmente detratti dal dipendente, nelle seguenti misure:

  • al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica,
  • al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
  • al 50% per i veicoli con altre alimentazioni.

Chiaramente il beneficio è più vantaggioso per i veicoli elettrici o ibridi.

 

Novità anche per quanto riguarda gli immobili locati ai lavoratori trasferiti: il DdL modifica la soglia di non tassabilità.

Il Disegno prevede infatti che le somme pagate o rimborsate dai datori di lavoro per l’affitto e la manutenzione degli immobili affittati ai dipendenti sono considerate fiscalmente non imponibili per i primi 2 anni dal momento dell’assunzione, fino a un limite totale di € 5.000 annui.

Il vantaggio fiscale riguarderà i lavoratori:

  1. neoassunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (compresi gli apprendisti),
  2. con un reddito dell’anno precedente l’assunzione non superiore a € 35.000,
  3. che abbiano trasferito la loro residenza oltre un raggio di 100 km, misurato tra il loro precedente luogo di residenza e la loro nuova sede di lavoro contrattuale.

Gli stessi, qualora la misura venga approvata, potranno anche ricevere in busta paga un cosiddetto “bonus affitto” escluso dalla tassazione, per coprire le spese.

Tale beneficio non riguarda i contributi e pertanto non incide in modo diretto sul costo del lavoro.

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