INDENNITA’ UNA TANTUM 2024 c.d. BONUS NATALE – Aggiornato con le ultime modifiche
Nelle more dell’introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità previsto dalla Legge delega per la riforma fiscale, il c.d. Decreto Omnibus ha introdotta per il 2024 una indennità una tantum – c.d. bonus Natale – pari a 100 € netti (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro) a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti oggettivi e soggettivi. Di seguito le caratteristiche di tale Bonus Natale, aggiornate con le ultime modifiche apportate dal D.L. 167/2024.
⚠️ Attenzione! ⚠️
Non è più necessario che il coniuge sia a carico, ma verrà erogato un solo bonus per nucleo familiare. Sono quindi ricompresi anche i conviventi di fatto, inizialmente esclusi.
⚠️ Attenzione! ⚠️
L’indennità va erogata dal datore di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta da parte del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e del/i figlio/i a carico.
➡️ Requisiti richiesti
Destinatari del bonus Natale sono i titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, dunque, i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta.
Devono soddisfare congiuntamente i requisiti OGGETTIVI e SOGGETTIVI di seguito elencati:
- titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 €;
- imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante, ovvero un reddito superiore a € 8.500,00 (verificata la capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro, analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, l’imposta potrebbe poi risultare azzerata a fronte del riconoscimento di ulteriori detrazioni d’imposta);
- presenza di almeno un figlio – anche se nato fuori del matrimonio – riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR). Viene quindi tolto il requisito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato a carico;
… in alternativa …
nel caso di nucleo familiare monogenitoriale, almeno un figlio fiscalmente a carico. Tale circostanza si verifica qualora, alternativamente l’altro genitore è deceduto; l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
⚠️ Attenzione! ⚠️
Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a 4.000 € nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
⚠️ Attenzione! ⚠️
Il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità. Una misura obbligata in quanto, non includendo più il coniuge fiscalmente a carico e quindi privo di redditi propri, sarà molto facile imbattersi in nuclei familiari in cui entrambi i soggetti possano autonomamente essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, rispettare i requisiti previsti e avere diritto al bonus. Pertanto, all’interno dello stesso nucleo familiare, uno solo dei coniugi/convivente può averne diritto.
➡️ Momento di erogazione
Il bonus Natale va corrisposto “unitamente alla tredicesima mensilità“. Questo inciso contenuto nella norma porta a ritenere che l’erogazione della tredicesima mensilità costituisca non solo il riferimento temporale (stabilito dai CCNL) ma anche il presupposto stesso per la corresponsione del predetto bonus.
➡️ Misura del bonus
Il bonus Natale, pari al massimo a 100 €:
- è un importo netto (al pari, ad esempio, del trattamento integrativo) e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali né ai fini fiscali),
- va rapportato al periodo di lavoro nel 2024, in base al numero di giorni utili per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente maturate nell’anno. Se il lavoratore non ha lavorato tutto l’anno o ha avuto rapporti di lavoro diversi da quello di lavoro dipendente, l’importo andrà riproporzionato ai soli periodi di lavoro dipendente.
⚠️ Attenzione! ⚠️
Nessuna riduzione del bonus deve essere, invece, effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
➡️ Adempimenti del datore
Il sostituto d’imposta riconosce il bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità, solo a fronte di specifica richiesta del lavoratore e compensa il credito maturato nel Mod. F24.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza del bonus e, qualora lo stesso risulti non spettante, provvede al relativo recupero.
Il bonus è, comunque, rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente.
In sede dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, qualora il lavoratore:
- pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (è il caso, ad esempio, dei lavoratori domestici), ovvero
- non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, a fronte della mancata presentazione della richiesta in tal senso),
lo stesso potrà beneficiare del bonus in sede di dichiarazione dei redditi 2025.
Sempre in sede di dichiarazione, potrà essere riconosciuto il bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 (ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell’istituzione del bonus Natale).
⚠️ Attenzione! ⚠️
Il riconoscimento del bonus Natale è subordinato alla specifica richiesta del lavoratore dipendente, resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari (codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale) per beneficiare del bonus in esame.
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