LA TREDICESIMA MENSILITA’ IN BUSTA PAGA – Quantificazione e regole generali
➡️ Tredicesima mensilità – regole per la quantificazione
La tredicesima mensilità rientra, con le altre mensilità aggiuntive nel concetto di retribuzione differita, essendo corrisposta in un momento successivo a quello di competenza della stessa, in particolare durante le festività natalizie. La liquidazione avviene, invece, durante l’anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Non mancano tuttavia delle eccezioni alla regola generale, secondo le quali il pagamento avviene con la stessa periodicità – in generale, mensile – con cui viene erogata la retribuzione corrente. A titolo di esempio, ciò si verifica nelle seguenti ipotesi: lavoro intermittente (o a chiamata); lavoro a domicilio; quando viene stipulato un accordo di secondo livello che ne prevede la corresponsione corrente (in genere mensile).
⚠️ Attenzione ⚠️
I contratti collettivi di lavoro nazionali e/o di secondo livello (territoriali e/o aziendali) disciplinano i vari aspetti che caratterizzano la tredicesima mensilità, in particolare:
- il termine per il pagamento;
- la misura della mensilità aggiuntiva;
- le modalità da osservare per il riproporzionamento della tredicesima a fronte di ipotesi riduzione della prestazione lavorativa oppure di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento.
➡️ Misura
In generale, l’ammontare della tredicesima è pari alla normale mensilità o alla retribuzione di fatto per il personale con retribuzione fissa mensile (solitamente i lavoratori con qualifica impiegatizia) e ad un certo numero di ore per i lavoratori pagati “ad ore” (in via generale i lavoratori con qualifica operaia).
➡️ Periodo di riferimento
Un elemento comune è la retribuzione da prendere quale riferimento per il calcolo della mensilità aggiuntiva, che è quella riferita al mese di 🔍 dicembre ovvero quella spettante al momento dell’erogazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
➡️ Elementi da computare
Occorre prendere in considerazione i soli elementi aventi natura retributiva, caratterizzati dalla obbligatorietà, continuità e determinatezza. Rientrano, ad esempio, nel computo della gratifica natalizia la maggiorazione per lavoro notturno a turni periodici (Tribunale Milano 7 febbraio 1990), la quota imponibile della diaria corrisposta in misura fissa (Tribunale Milano 18 febbraio 1989), l’indennità di sede disagiata (Cassazione Sezioni Unite 13 febbraio 1984 n. 1081), l’Elemento distinto della retribuzione.
Sono, al contrario, esclusi dal computo della tredicesima mensilità l’assegno per il nucleo familiare, la maggiorazione per lavoro straordinario se manca una volontà precisa ed espressa (Cassazione 9 dicembre 1999 n. 13780); per contro, la giurisprudenza di merito ritiene che il compenso per lavoro straordinario, nel caso in cui l’erogazione sia obbligatoria, continuativa e predeterminata, debba essere computato nella tredicesima.
Non sempre è quindi agevole la determinazione della base retributiva ai fini della valorizzazione della tredicesima; a volte viene in soccorso la stessa contrattazione collettiva, se non gli usi aziendali.
➡️ Maturazione
La tredicesima mensilità spetta al dipendente che abbia prestato l’attività lavorativa per 🔍 un anno intero (si prende come riferimento l’anno solare). In sostanza la tredicesima matura se il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa; l’importo globale annuo dovrà quindi essere diminuito di un ammontare rapportato alla percentuale delle assenze verificatesi nel corso dell’anno solare di riferimento per la maturazione. Riguardo la maturazione della tredicesima si usa, nella pratica, suddividere l’anno di riferimento in dodici ratei mensili: a favore del dipendente maturano tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono stati i mesi di lavoro; in via generale le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane vengono considerate come mese intero, mentre le assenze non utili per la maturazione della tredicesima che si estendono oltre le due settimane in un determinato mese non comportano la maturazione del relativo rateo di tredicesima. Si tratta comunque di un principio generale, che può trovare eccezioni a livello di contrattazione collettiva.
Il principio secondo il quale non matura la tredicesima in assenza di prestazione lavorativa non si applica però a tutte le ipotesi di assenza del lavoratore. Durante alcune fattispecie di assenza, infatti, decorre comunque la maturazione della mensilità aggiuntiva, sebbene il lavoratore dipendente non svolga la prestazione lavorativa. I casi di assenza da lavoro che fanno ugualmente maturare il diritto alla tredicesima sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
La tredicesima mensilità matura durante i periodi di assenza dovuti a: congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria), congedo matrimoniale, malattia e infortunio (nei limiti della conservazione del posto di lavoro previsti dal contratto collettivo), festività, ferie, permessi retribuiti, riposi giornalieri per allattamento.
➡️ Inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno di maturazione
In caso di assunzione o di cessazione durante l’anno di maturazione della tredicesima, la stessa mensilità aggiuntiva viene rapportata a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione lavorativa.
Ad esempio, ipotizzando un lavoratore assunto il 1° giugno del 2024 con una retribuzione mensile pari a 2.400,00 €, lo stesso avrà diritto, in occasione delle prossime festività natalizie, ad una tredicesima pari ad € 1.400,00 (2.400,00 / 12 x 7).
➡️ Assoggettamento previdenziale e fiscale
L’importo lordo della tredicesima mensilità costituisce imponibile contributivo e deve essere assoggettato alle normali aliquote in vigore nel mese di erogazione. Parimenti, lo stesso imponibile va assoggettato al calcolo del premio assicurativo Inail.
Sull’importo, al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente, va applicata anche la normale tassazione ai fini dell’Irpef in base alle aliquote in vigore nel mese di erogazione, utilizzando gli scaglioni mensili senza tuttavia cumulare l’imponibile della tredicesima con quello della retribuzione del periodo di paga nel corso del quale la gratifica viene erogata.
L’importo della tredicesima, inoltre, pur venendo corrisposto una sola volta l’anno, non assume il carattere dell’occasionalità e pertanto, ai sensi dell’articolo 2120 c.c., rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
➡️ Tredicesima mensilità per gli OPERAI EDILI
Per gli operai dell’edilizia il trattamento economico spettante a titolo di gratifica natalizia e ferie viene assolto dall’impresa attraverso la corresponsione di una maggiorazione – c.d. accantonamento lordo – pari al 18,50% (di questo, il 10% a titolo di gratifica natalizia e l’8,50% a titolo di ferie) per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività.
Gli importi così calcolati devono essere accantonati – al netto delle ritenute di legge – dalle imprese presso la Cassa edile di riferimento secondo un criterio convenzionale. L’ammontare dell’accantonamento corrisponde, in genere, all’applicazione della percentuale del 14,20%, calcolato sulla stessa base imponibile prevista per il calcolo della maggiorazione.
Le casse edili erogheranno agli operai in genere due volte all’anno le quote dovute a titolo di gratifica natalizia.
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