Il COLLEGATO LAVORO E’ LEGGE

È stato approvato definitivamente il disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica, c.d. Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), ⚠️ in vigore dal 12 gennaio 2025.

Il documento interviene in diversi ambiti riguardanti il lavoro, tra cui:

  • la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata,
  • la dilazione dei debiti contributivi,
  • la durata del periodo di prova,
  • lo smart working,
  • la sicurezza sui luoghi di lavoro,
  • la sospensione CIG,
  • la somministrazione di lavoro,
  • il lavoro stagionale,
  • il contratto “misto”,
  • l’apprendistato duale unico.

🔍 Riportiamo di seguito, in sintesi, le principali novità.

➡️ Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata

⚠️ Attenzione ⚠️

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro comunica l’assenza all’ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Quest’ultimo si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione, e ⚠️ il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.

Tale disciplina non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

La norma è volta a contrastare una pratica piuttosto diffusa di assenze reiterate da parte del lavoratore volte a provocare il licenziamento da parte del datore di lavoro, al fine di godere del diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, che la normativa vigente esclude in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.

➡️ Dilazione pagamento debiti Inps/Inail

Dal 1° gennaio 2025, l’Inps e l’Inail potranno consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 🔍 60 rate mensili, nei casi che saranno definiti con decreto e secondo modalità determinate con atto del Consiglio di amministrazione.

➡️ Durata del periodo di prova

 Si prevede che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva per i contratti a termine nel settore privato, la durata del periodo di prova sia stabilita in 🔍 un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso la durata non può essere:

DURATA RAPPORTO DI LAVORO LIMITE MINIMO LIMITE MASSIMO
non superiore a 6 mesi 2 giorni 15 giorni
superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi 2 giorni 30 giorni

➡️ Smart working

Il termine entro cui il datore di lavoro deve inviare la 🔍 comunicazione, in via telematica, al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione è:

  • di 5 giorni dalla data di avvio del periodo,
  • entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

➡️ Sicurezza sul lavoro

 Sono state apportate modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza sul lavoro), in particolare all’art. 41 (sorveglianza sanitaria) e all’art. 65 (svolgimento dei lavori al chiuso).

La visita medica preassuntiva viene fatta rientrare nelle visite preventive.

⚠️ Attenzione ⚠️

In sede di visita preventiva, il medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari e al fine di evitarne la ripetizione, terrà conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio.

Spetta al medico competente valutare se sia necessaria la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi. In caso non la ritenga necessaria il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Per quanto riguarda i lavori svolti in locali chiusi, sotterranei o semi-sotterranei, si prevede l’obbligo del datore di lavoro di comunicare tramite posta elettronica certificata (Pec) all’Ispettorato territoriale del lavoro competente l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell’InL.

I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione o dalla eventuale comunicazione delle ulteriori informazioni richieste dall’ItL.

➡️ Sospensione CIG

L’art. 8 del D. Lgs. n. 148 del 2015, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa viene sostituito.

🔍 Nella nuova formulazione si prevede che il lavoratore, che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale:

  • non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
  • qualora non provveda a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps dello svolgimento dell’attività lavorativa, decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

Sono considerate valide, a tal fine, le comunicazioni in ordine al rapporto di lavoro (ex art. 4-bis D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181) rese da esclusivamente da datori di lavoro pubblici e privati. Non sono valide quelle rese dalle agenzie di somministrazione.

➡️ Somministrazione di lavoro

Si prevede l’esclusione dai limiti quantitativi, previsti per i contratti somministrati, oltre ai soggetti già previsti anche quelli esclusi dai limiti quantitativi per i contratti a termine (esempio: lavoratori over 50, start up, nuove attività, eccetera).

Viene consentita la somministrazione di lavoratori, assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato, che hanno ricevuto trattamenti di disoccupazione per almeno 6 mesi.

➡️ Lavoro stagionale

Si chiarisce che rientrano nelle attività stagionali,

  • oltre a quanto previsto dal Dpr 7 ottobre 1963, n. 1525 (“Elenco che determina le attività a carattere stagionale”), anche
  • le attività organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

➡️ Contratti misti

Viene concesso di stipulare contratti misti, che combinano lavoro subordinato e autonomo, mantenendo una netta separazione tra le due attività.

➡️ Contratto di apprendistato duale

Si prevede che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, il contratto di apprendistato di primo livello possa essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante, anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi e previo aggiornamento del piano formativo individuale.

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