NOVITA’ 2025 C.C.N.L. EDILIZIA INDUSTRIA – Parte NORMATIVA

Con il verbale di accordo 21 febbraio 2025, ANCE con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno siglato il rinnovo della parte normativa del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, a completamento della parte salariale stabilita con l’accordo 28 gennaio 2025. L’accordo decorre dal 1° febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028. Di seguito in sintesi le novità introdotte. ➡️ Trasferta A partire dal 1° ottobre 2025, per i cantieri avviati successivamente a tale data, al dipendente in trasferta si applicherà la nuova disciplina di seguito sintetizzata, si applicherà a tutto il territorio nazionale e sostituirà – a decorrere sempre dal 1° ottobre 2025 – tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale. Principio del “cantiere in trasferta” La nuova disciplina troverà applicazione per i cantieri nei quali sia inviato dall’impresa un operaio in “trasferta” (purché situati, ovviamente, nel territorio di competenza di un’altra Cassa Edile) con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile di appartenenza e Cassa Edile del luogo dei lavori, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di trasferta. Dalla medesima data o, se successiva, dalla data di effettivo inizio della trasferta, la stessa disciplina si applicherà a tutti gli altri operai inviati in “trasferta” presso il medesimo cantiere per almeno un intero periodo di paga mensile. La Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza resta l’unica referente per l’impresa – L’impresa, per gli operai in “trasferta” e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Edilcassa/Cassa Edile del luogo dei lavori. Le prestazioni a favore dell’impresa saranno erogate dalla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza. Iscrizione dell’operaio alla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza – A prescindere dalla durata della “trasferta”, l’operaio resta iscritto alla Cassa Edile di appartenenza. Le prestazioni a favore del lavoratore, ai fini del riconoscimento delle ore, saranno pertanto erogate da quest’ultima. Uniformazione e semplificazione degli adempimenti per le imprese e per le Edilcasse/Casse Edili Gli adempimenti per le imprese e per le Edilcasse/Casse Edili sono uniformati e semplificati tramite l’uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla Cnce (implementazione di Cnce_Edilconnect):
  1. tramite l’applicativo, con un unico adempimento, l’impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa di appartenenza che alla Cassa del luogo dei lavori l’apertura del cantiere/avvio dei lavori.
  2. poi effettuerà le denunce mensili alla Cassa di appartenenza
  3. e, sempre tramite l’applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa del luogo dei lavori.
Colonna A – In base alla data di invio del primo operaio in “trasferta”, per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall’applicativo, come indicato nella colonna A della sottostante tabella. Colonna B – A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga (sempre del primo operaio inviato in “trasferta”), le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall’applicativo, come indicato nella colonna B della sottostante tabella. Tale imputazione decorrerà dalla predetta data per le contribuzioni dovute anche per tutti gli operai inviati in “trasferta” successivamente al primo (purché la “trasferta” relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile). 🔍 Ad esempio, qualora il primo operaio sia inviato in “trasferta” dal 15 gennaio, il sistema imputerà le contribuzioni come indicato nella colonna A per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo e come indicato nella colonna B a decorrere dalla competenza del mese di aprile, anche per gli operai inviati in “trasferta” successivamente al primo. Le contribuzioni afferenti le Casse Edili di provenienza e del luogo di lavoro del periodo di “trasferta” sono così imputate:
Contributo Imputazione primi tre mesi (A) Imputazione dal quarto mese (B)
Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali CE appartenenza CE luogo lavori
Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazioni operai (aliquota fissata da C.C.N.L.) 0,45% CE appartenenza 0,45% CE appartenenza
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da C.C.N.L.) 1,05% CE appartenenza 1,05% CE appartenenza
Ape (aliquota regionale fissata da C.C.N.L., fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale) Aliquota CE appartenenza Aliquota CE luogo lavori
Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job) CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)
Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) CE appartenenza CE appartenenza
Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) CE appartenenza CE appartenenza
Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) CE appartenenza CE appartenenza
Sanedil (0,60%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) CE appartenenza CE appartenenza
R.L.S.T. (aliquota fissata da C.C.P.L., per le sole imprese che non abbiano R.L.S.) CE appartenenza CE luogo lavori
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (ove previsti dal singolo C.C.P.L.) CE appartenenza CE appartenenza
➡️ Denuncia Unica Edile (D.U.E.) Si stabilisce l’istituzione di una Commissione paritetica, della durata di 6 mesi, per la definizione del modello di denuncia unica edile, che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025. Al fine di rendere uniformi procedure e comportamenti di tutte le Edilcasse/Casse Edili, il nuovo modello di denuncia unica consiste in un modello telematico che l’impresa deve inviare mensilmente alla cassa edile e che contiene i dati riferiti al cantiere e all’operaio, dichiarando le ore lavorate e le ore non lavorate con campi bloccanti che impediscono le cosiddette ‘sottodenunce’ (ore dichiarate inferiori alle lavorate), erogazione dell’EVR, applicazione contrattuale, ecc. ➡️ Lavoro straordinario Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore. ➡️ Premialità Per la durata dell’accordo 21 febbraio 2025 viene definito un sistema sperimentale di premialità. Nel rispetto delle previsioni a livello locale, il riconoscimento delle premialità per le imprese può avvenire come segue:
  • riduzione contributiva, rispetto all’aliquota dello 0,75% del capitolo costo di gestione Cassa Edile, nella misura massima del 40%;
  • compensazione a valere sulle denunce delle Casse Edili. Per gli operai, le parti territoriali stabiliranno per i lavoratori l’incremento delle prestazioni, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo 0,45% nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale
No Comments

Scrivi un commento