28 Maggio 2025
In
Enti previdenziali e assicurativi
INAIL E CLASSIFICAZIONI DELLE ATTIVITA’ – Controllo periodico da parte di aziende e professionisti
Sulla base dei recenti dati diffusi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro rispetto all’attività di vigilanza del 2024 da cui emerge come le classificazioni tariffarie costituiscono ancora oggetto di molti addebiti in sede ispettiva, obiettivo della presente comunicazione è invitare tutte le Aziende a verificare la corretta attribuzione della voce di lavorazione denunciata all’INAIL, in relazione all’attività effettivamente svolta e al conseguente calcolo del premio dovuto.
Ciò per evitare recuperi dei premi Inail in sede ispettiva, a cuasa di una errata classificazione Inail delle attività lavorative operata dalle Aziende.
⚠️ Attenzione ⚠️
L’INAIL, infatti, verificare periodicamente eventuali classificazioni sbagliate: l’incrocio dei dati con quelli fiscali, con le informazioni provenienti dalla Camera di Commercio, dall’INPS, da eventuali verbali di altri enti di vigilanza, consente di controllare con sufficiente precisione in sede di analisi amministrativa eventuali tassazioni errate.
➡️ Le FAQ dell’INAIL
Particolare rilievo hanno le FAQ dell’INAIL che molto spesso chiariscono le classificazioni.
Ad esempio, non è infrequente che l’attività di un RSPP venga classificata alla voce 0722: si tratta di un impiegato dell’azienda e quindi pare logica questa scelta. In realtà l’Istituto ha previsto che l’attività di un RSPP interno fa parte dell’attività aziendale: essa è complementare e ne segue la classificazione, mentre l’attività di un RSPP esterno all’azienda va riferita alla voce 0723.
Altro punto importante è quello relativo alla possibilità di coesistenza tra la voce 0722 e la voce 0723. Questo era possibile con la vecchia tariffa dei premi e anzi era assolutamente frequente che la classica impiegata amministrativa che utilizzava l’autovettura per recarsi nei vari uffici fosse classificata a entrambe le voci di tariffa. Oggi la voce 0722 comprende “Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici”.
Una FAQ INAIL fa comprendere come non sia possibile che uno stesso lavoratore abbia classificazione alle voci 0722 e 0723 poiché l’una esclude l’altra, mentre è ovviamente possibile per il datore di lavoro, che potrà avere personale da racchiudere in tutela esclusivamente alla voce 0722 e personale assicurato alla voce 0723.
In quest’ultimo caso, potrà trattarsi di personale tecnico che effettua accessi presso i reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali ad esempio quelle effettuate dall’assistente contrario, le attività ispettive, le verifiche progettuali, lo stato di avanzamento lavori, la scelta delle materie prime, la verifica delle lavorazioni commissionate.
➡️ Migrazioni errate
La questione più importante riguarda le migrazioni errate ossia quei casi in cui i datori di lavoro si sono ritrovati all’interno di riferimenti tariffari nuovi per via di un passaggio sbagliato dalla Tariffa 2000 a quella 2019. 🔍 Vediamo alcuni casi concreti.
- Corrispondenza di una voce delle Tariffe 2000 con una sola voce delle nuove tariffe;
- Aggregazione di due o più voci delle “Tariffe 2000” in una sola voce delle nuove tariffe”;
- Scorporo parziale di una lavorazione (ovvero da una voce ne sono nate 2);
- Istituzione di nuove voci di tariffa;
- Classificazioni mutate;
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