VISITE MEDICHE DI CONTROLLO – Analisi e novità

L’Inps, con il Messaggio n. 1505 del 15 maggio 2025 ha reso note alcune novità nel servizio dedicato alle visite mediche di controllo.

 

In particolare, le nuove funzionalità ampliano le modalità con cui i datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere verifiche per i lavoratori assenti dal servizio per malattia.

 

 

➡️ Le visite mediche di controllo

 

Lo stato di infermità del lavoratore può essere oggetto di accertamenti sanitari.

Tali accertamenti possono essere richiesti:

  • dal datore di lavoro
  • dall’INPS o
  • dalla struttura sanitaria pubblica indicata dall’Istituto.

 

⚠️ Attenzione ⚠️

 

Il datore di lavoro che intende controllare le assenze per malattia dei suoi dipendenti deve avvalersi esclusivamente dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Sono, infatti, vietati accertamenti diretti del datore di lavoro sullo stato di infermità per malattia del lavoratore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da euro 154 fino a euro 1.549 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno.

 

Tali visite si svolgono

  1. entro lo stesso giorno della richiesta, qualora quest’ultima sia stata fatta prima di mezzogiorno, ovvero nella giornata successiva negli altri casi. Per lo stesso lavoratore non può essere fatta nella stessa giornata altra richiesta di visita di controllo;
  2. presso il domicilio del dipendente, nel rispetto di fasce orarie stabilite durante la giornata:
  • Lavoratori privati – Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, tutti i giorni della settimana;
  • Lavoratori pubblici – Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, tutti i giorni della settimana.

 

 

➡️ Le sanzioni in caso di assenza alla visita medica di controllo

 

In caso di assenza del lavoratore durante le fasce di reperibilità alla visita di controllo domiciliare, il medico lascia l’invito a recarsi, il giorno successivo non festivo, alla visita di controllo ambulatoriale. Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro e invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di 10 giorni.

 

⚠️ Attenzione ⚠️

 

L’assenza ingiustificata in occasione della visita di controllo domiciliare è sanzionata come segue:

  1. prima visita di controllo: il lavoratore perde il diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia per i primi 10 giorni di malattia;
  2. seconda visita di controllo: il lavoratore perde il diritto al trattamento di malattia nella misura del 50% per l’ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni;
  3. terza visita di controllo: viene interrotta, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza e fino al termine del periodo di malattia, la corresponsione delle prestazioni economiche a carico dell’INPS.

L’INPS ha precisato che rientra nel concetto di “assenza” anche la mancata presentazione dell’interessato alla visita di controllo ambulatoriale.

 

Qualora il lavoratore non produca giustificazioni (entro il termine di 10 giorni) ovvero le stesse non siano ritenute valide, l’Istituto applicherà le sanzioni previste comunicando il provvedimento

  • al lavoratore mediante lettera raccomandata;
  • al datore di lavoro che, se tenuto all’anticipo dell’indennità per conto dell’Istituto, procederà al recupero della quota di indennità indebitamente corrisposta.

 

 

➡️ L’omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo sulla certificazione di malattia

 

L’omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo sulla certificazione di malattia comporta la perdita della relativa indennità, a meno che non sia possibile rintracciare altrimenti il lavoratore.

 

Anche in caso di allontanamento dal domicilio abituale per validi motivi, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo. Tale comunicazione deve essere effettuata sia nei confronti dell’INPS che del datore di lavoro, con la conseguenza che l’eventuale omissione della stessa al datore produce i medesimi riflessi dell’eventuale analogo comportamento omissivo nei confronti dell’Istituto.

 

 

➡️ Verifica richieste da attestati di malattia

 

Inoltre, grazie alla funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia“, è possibile monitorare lo stato di tutte le richieste inviate, visualizzando i protocolli di acquisizione e verificando l’esito dell’elaborazione per ciascuna visita richiesta.

 

 

 

➡️ Richiesta visite mediche di controllo

 

Dal menu “Servizi per la richiesta” è possibile utilizzare la funzionalità 🔍 Richiesta visita medica di controllo”, che permette di inoltrare una singola richiesta di visita medica, oppure la funzionalità “Invio richieste multiple” per il caricamento massivo di più richieste, mediante upload di file in formato XML.

 

 

➡️ Le due nuove funzionalità

 

Il servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico“, disponibile sul Portale Inps, è stato arricchito con due nuove funzionalità:

  1. Richieste da attestati di malattia“, che consente di inviare richieste di visite mediche di controllo direttamente selezionando gli attestati di malattia dei lavoratori;
  2. Verifica richieste da attestati di malattia“, che permette di monitorare lo stato delle richieste inviate.

Il nuovo processo di richiesta VMC consente ai datori di lavoro o ai loro delegati di:

  • accedere alla funzionalità “Richieste da attestati di malattia“;
  • selezionare il datore di lavoro e la posizione richiedente;
  • trasmettere la dichiarazione di intenti;
  • selezionare uno o più attestati di malattia per i quali richiedere la visita;
  • confermare le informazioni sul datore di lavoro e sul diritto all’indennità di malattia;
  • inserire i dati specifici della visita (data, fascia oraria, ecc.);
  • visualizzare e confermare le richieste prima della trasmissione.

Per ogni attestato selezionato, il sistema mostra automaticamente le principali informazioni come Codice Fiscale del lavoratore, nominativo, numero Puc dell’attestato, date di rilascio e fine prognosi.

Durante la procedura, l’utente può:

  • visualizzare il dettaglio di ogni singola richiesta;
  • modificare i dati specifici della visita medica;
  • eliminare singole richieste dall’elenco.

 

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