FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO – Riepilogo della disciplina ad oggi applicabile

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10 del 3 luglio 2025 e da ultimo con la risposta ad interpello n. 192/E del 22 luglio 2025, fornisce chiarimenti in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente derivante dall’USO PROMISCUO di veicoli aziendali a seguito delle novità introdotte, a decorrere dal 2025, dalla Legge di Bilancio 2025 e della disciplina transitoria prevista dal Decreto Bollette.

Il documento di prassi offre un riepilogo delle regole applicabili alla tassazione del fringe benefit derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali analizzando la disciplina a regime, la disciplina transitoria, i casi di applicazione del criterio generale del valore normale nonché le ipotesi di proroga del contratto e di riassegnazione del veicolo ad un dipendente diverso.

➡️ Disciplina in vigore dal 1° gennaio 2025

L’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:

  • 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

L’Agenzia sottolinea che il nuovo regime si applica solo in presenza congiunta dei seguenti requisiti:

  • immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
  • stipula del contratto di concessione in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025;
  • assegnazione (consegna effettiva) del veicolo al lavoratore dal 1° gennaio 2025.

🔍 Con specifico riferimento al requisito della concessione in uso promiscuo del mezzo, la stessa Agenzia ricorda che non si tratta di un atto unilaterale da parte del datore di lavoro ma richiede l’accettazione del lavoratore tramite la sottoscrizione del contratto e la consegna materiale del veicolo al lavoratore stesso. 🔍

Pertanto, il momento della sottoscrizione del contratto di assegnazione del benefit da parte del datore di lavoro e del dipendente costituisce il momento rilevante al fine di individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

➡️ Disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024

Per gli autoveicoli, motocicli e ciclo motori aziendali

  1. immatricolati e
  2. concessi in uso promiscuo ai dipendenti con apposito contratto

a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il relativo fringe benefit va quantificato sulla base delle regole fissate dall’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR nella versione vigente fino al 31 dicembre 2024: pertanto, fermo restando una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, trovano applicazione le percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di CO2 del mezzo, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente. In particolare, le percentuali sono le seguenti:

  • 25% per valori di emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 30% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
  • 50% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
  • 60% per valori di emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

🔍 L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la clausola di salvaguardia introdotta in sede di conversione in legge del c.d. Decreto Bollette, fa salva l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 e, dunque, una valorizzazione del fringe benefit che tiene conto della classe di emissione di CO2 del mezzo, per i veicoli

  1. immatricolati,
  2. oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e
  3. consegnati ai dipendenti,

nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024.

 

➡️ Disciplina transitoria -Ordini entro il 31 dicembre 2024 e assegnati entro il 30 giugno 2025

La clausola di salvaguardia introdotta dal c.d. Decreto Bollette esplica i suoi effetti anche sulla quantificazione del fringe benefit relativo ad auto aziendali ordinate dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

L’Agenzia evidenzia che in merito ai veicoli “ordinati dal datore di lavoro” occorre fare riferimento alla data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo medesimo.

In tali casi, ai fini in esame, continua a trovare applicazione la disciplina previgente che fissa le seguenti percentuali differenziate a seconda delle emissioni di CO2 del mezzo:

  • 25% per valori di emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 30% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
  • 50% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
  • 60% per valori di emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

🔍 In proposito, l’Agenzia chiarisce che, ai fini dell’applicabilità della clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, devono sussistere anche i seguenti ulteriori requisiti:

  1. immatricolazione del mezzo,
  2. stipulazione del contratto di assegnazione.


➡️ Criterio del valore normale

Un ulteriore aspetto analizzato dall’Agenzia è quello dei casi per i quali non risulta applicabile la quantificazione del fringe benefit auto in via forfettaria (in base alla specifica disciplina in vigore o a quella transitoria) e si rende, pertanto, necessario fare riferimento alla regola generale dell’art. 51, comma 3 del TUIR in forza della quale il valore del fringe benefit va determinato secondo il “valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR, limitatamente alla componente di uso privato del bene (in questo caso del veicolo).

In tali casi, il benefit è assoggettato solo nella misura in cui rappresenta un vantaggio personale per il dipendente mentre il valore riferibile all’utilizzo aziendale non concorre alla formazione del reddito imponibile. Sul punto l’Agenzia ricorda la necessità di individuare la parte del valore riferibile all’interesse del datore di lavoro sulla base di criteri oggettivi e documentabili.

L’Agenzia estende l’applicazione del criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale anche ai casi di veicoli

  • ordinati entro il 31 dicembre 2024,
  • concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024,
  • immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a partire da luglio 2025.

⚠️ Attenzione ⚠️

Nei casi descritti, infatti, non può trovare applicazione

  • né la disciplina previgente (fino al 31 dicembre 2024) dal momento che ciò richiederebbe
    • immatricolazione del mezzo, contratto di concessione in uso promiscuo e consegna al dipendente nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 (nel caso proposto immatricolazione e consegna non soddisfano il requisito in quanto si realizzano successivamente al 31 dicembre 2024) ovvero
    • ordine del mezzo da parte del datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, consegna al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 e, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, immatricolazione e stipulazione del contratto (nel caso proposto la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025);
  • né la nuova disciplina (determinazione del fringe benefit auto in base all’art. 51. comma 4, lett. a) del TUIR nel testo vigente dal 1° gennaio 2025) dal momento che ciò richiederebbe che tutti requisiti previsti, dunque, sottoscrizione del contratto, immatricolazione e consegna del mezzo si realizzino nel 2025 (nel caso proposto l’ordine del mezzo e la stipula del contratto di concessione dello stesso avvengono nel 2024).


➡️ Tabella di riepilogo

Data Disciplina applicabile e ammontare fringe benefit
Assegnazione fino al 30.6.2020

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore fino al 31.12.2019

Tassazione del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

Immatricolazione fino al 30.6.2020 Assegnazione/riassegnazione dall’1.7.2020 Valore normale ex art. 9, TUIR al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale.
Immatricolazione e assegnazione dall’1.7.2020 fino al 31.12.2024

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore al 31.12.2024

Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

Ordine

fino al

31.12.2024

Assegnazione dall’1.1.2025

al 30.6.2025

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore al 31.12.2024

Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

Assegnazione dall’1.7.2025 Valore normale ex art. 9, TUIR al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale.

Immatricolazione,

stipula contratto e assegnazione dall’1.1.2025 al 30 giugno 2025

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore al 31.12.2024

Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

ovvero se più conveniente

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore dall’1.1.2025

Tassazione, in percentuale variabile dal 10% al 50% in base alla tipologia di trazione del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. .

Immatricolazione/stipula contratto/assegnazione al dipendente dall’1.1.2025

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore dall’1.1.2025

Tassazione, in percentuale variabile dal 10% al 50% in base alla tipologia di trazione del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

Proroga contratto

(stesso dipendente e veicolo)

Disciplina in vigore al momento di sottoscrizione dell’originario contrattofino alla naturale scadenza

Riassegnazione

(diverso dipendente e stesso veicolo)

Disciplina applicabile da individuare sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
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