4 Settembre 2025
In
Contratto di lavoro, adempimenti e agevolazioni
LA GESTIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – Poteri del datore e tutele dei lavoratori
Il datore di lavoro può programmare l’orario di lavoro sulla base delle esigenze aziendali e del lavoratore, sempre nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento e per ragioni tecniche, organizzative e produttive, può modificare unilateralmente l’orario di lavoro. Questi sono i principi di partenza del ragionamento.
L’orario di lavoro viene disciplinato da un insieme omogeneo di prescrizioni minime di tutela, che intervengono in materia di durata massima della prestazione, riposi, lavoro notturno, ferie e pause. Viene definito l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
➡️ La facoltà del datore di lavoro di cambiare l’orario dei dipendenti
La misurazione del tempo di lavoro è rilevante ai fini della remunerazione di questo tempo, ma sotto un altro aspetto l’orario di lavoro deve essere rilevato ai fini di una prestazione lavorativa minima e massima da valutare sotto questi profili: quando è il datore di lavoro a richiederla e di contro quando è il lavoratore a farlo.
L’organizzazione dell’orario di lavoro attiene al datore di lavoro, il quale però deve tenere conto di tanti fattori: le disposizioni normative, la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, la normativa adottata per regolare alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro ed infine il Contratto Collettivo applicato.
Sotto il profilo quantitativo, l’orario di lavoro viene definito nel contratto individuale, che conseguentemente non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro, al quale tuttavia rimane il potere distributivo, salvo i limiti legali e contrattuali. Inoltre, e soprattutto nei contratti part time, la programmabilità del tempo libero assume carattere essenziale che giustifica la immodificabilità dell’orario da parte datoriale al fine di garantire la esplicazione di ulteriore attività lavorativa o un diverso impiego del tempo; la limitazione del potere datoriale risulta, dunque, essere determinante per l’equilibrio contrattuale.
Il cambio di turno o l’articolazione diversa nella settimana dell’orario di lavoro del part time può intercorrere solo in presenza di accordi e/o con il rispetto di eventuali procedure concordate, ma anche con una comunicazione unilaterale del datore di lavoro nel rispetto, comunque di quanto concordato con il lavoratore.
Tuttavia, i contratti collettivi prevedono quasi tutti delle regole che definiscono questo potere datoriale, imponendo al datore un obbligo di informazione preventiva, nonché la concessione di un congruo periodo di preavviso. Si tratta delle clausole elastiche e flessibili che possono essere previste nella contrattazione individuale. Inoltre, se l’intesa non viene raggiunta, al datore di lavoro è concesso di procedere in modo unilaterale alle modifiche necessarie per l’organizzazione produttiva.
Sussistono, infatti, dei limiti che il datore di lavoro deve rispettare; in particolare, le eventuali modifiche dell’orario di lavoro devono trovare giustificazione in precise e ben individuate esigenze di organizzazione dell’attività lavorativa e non possono essere arbitrarie. Conseguentemente, se la variazione oraria risulta essere slegata da reali esigenze produttive e disposta per motivi pretestuosi, ritorsivi o discriminatori, tale modifica sarà definita illegittima e il lavoratore potrà ricorrere giudizialmente al fine di ottenere il ripristino del precedente orario di lavoro. Infatti, anche la giurisprudenza afferma che “il potere auto-organizzativo del datore di lavoro non è sindacabile in mancanza di specifici elementi che evidenzino una discriminazione o una mera vessazione del dipendente”. Ne discende comunque che il Giudice non può entrare nel merito delle scelte compiute dal datore di lavoro, limitandosi a controllare che sussistono ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento della decisione presa dal datore di lavoro.
Nel caso della riduzione dell’orario di lavoro del part time e nella modificazione del numero di ore inizialmente concordate nel contratto individuale di lavoro per il part time, subentrano anche altre valutazioni. Infatti, sono moltissimi i contratti collettivi che introducono un numero minimo di ore nella disciplina dei contratti a part time.
I Contratti Collettivi stabiliscono:
- condizioni e modalità con cui il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa;
- condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche.
No Comments