RILASCIO DEL DURC – ULTIME NOVITÀ

A decorrere dal 1° luglio 2015, chiunque vi abbia interesse – ad esempio per contributi, procedure di appalto, rilascio SOA ecc. – compresa la medesima impresa, può verificare:
  • con modalità esclusivamente telematiche e
  • in tempo reale
la regolarità contributiva di datori di lavoro e lavoratori autonomi nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese del settore edile o che applicano i CCNL del settore edile maggiormente più rappresentativi, nei confronti delle Casse Edili tramite il possesso del DURC.     NOVITÀ   Il D.M. 30 gennaio 2015 all’articolo 3 elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata e contempla, all’ultimo comma, un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.   🔍 In particolare, il comma 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge. 🔍   Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, chiarisce che, anche in presenza di un debito costituto da soli accessori di legge (sanzioni civili/interessi), con un’omissione contributiva già sanata, l’ente previdenziale non potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva. Le sanzioni civili costituiscono invero un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono e ne rimangono funzionalmente connesse.   ⚠️ Attenzione ⚠️ 🔍 Ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”. 🔍     ➡️ Requisiti di regolarità   La verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti
  • dall’impresa in relazione a lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi, che operano nell’impresa stessa,
  • dai lavoratori autonomi,
scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.   Come sopra riportato, la regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile.   La regolarità sussiste, comunque, in caso di:
  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi enti;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
  • fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, o amministrazione straordinaria, con riferimento agli obblighi contributivi scaduti anteriormente all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio o al decreto di apertura della procedura.
  ➡️ Presenza di regolarità   Il documento generato dall’esito positivo della verifica (documento in formato pdf non modificabile denominato “Durc On Line“) deve riportare:
  1. la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  2. l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità;
  1. il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.
  ⚠️ Attenzione ⚠️ Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il documento di regolarità in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso. Il documento ha validità di 120 giorni dalla data della verifica.   ➡️ Assenza di regolarità   Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva, INPS, INAIL e casse edili trasmettono (per prassi entro 72 ore) all’interessato o al suo intermediario che ne faccia richiesta (tra cui il Consulente del Lavoro), l’invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. Qualora il termine di 15 giorni, previsto per la regolarizzazione, decorra inutilmente, l’esito negativo della verifica è comunicato ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Qualora il datore di lavoro regolarizzi oltre il predetto termine di 15 giorni, ma prima che il documento venga materialmente emesso, gli Enti dovranno comunque tenere conto dell’avvenuta regolarizzazione e rilasciare il documento di regolarità.   ➡️ Verifiche preventive   Al fine di consentire una verifica preventiva della regolarità contributiva, l’INPS ha previsto due istituti con finalità diverse:  
  • la dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA), con cui i datori di lavoro interessati alla fruizione di determinati incentivi normativi e contributi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, lo dichiarano all’INPS – tramite il portale Di.Re.Sco, modulo DPA – in modo che l’Istituto verifichi preventivamente e mensilmente la regolarità contributiva dell’impresa e quest’ultima si adegui all’esito per applicare o meno tale incentivo.
La DPA, perché sia tempestiva, va presentata entro il giorno antecedente la scadenza del pagamento dei contributi relativi alla denuncia contributiva del mese nel quale, per la prima volta, si fruisce dell’incentivo interessato, tuttavia potrebbe essere richiesta anche successivamente. Una volta attivata non richiede re-inoltro fino alla scadenza dell’incentivo;  
  • la Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, composta dalla sezione Verifica regolarità (Ve.R.A.), che consente la consultazione delle evidenze sulla posizione contributiva, per poterle sistemare anche qualora non rilevanti ai fini del Durc, e dalla sezione Simulazione Durc, che simula l’esito automatico della regolarità contributiva 30 o 15 giorni prima della fine della validità del Durc in essere.
Per l’accesso a tali funzionalità gli intermediari abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 devono farsi rilasciare la c.d. Delega Master, nel consueto portale delle deleghe, all’interno della sezione “servizi per le aziende e i consulenti” sul portale INPS.     Lo Studio rimane a disposizione per gestire preventivamente tali verifiche per le Aziende Clienti che ne fanno richiesta.
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