15 Ottobre 2025
In
Enti previdenziali e assicurativi
RILASCIO DEL DURC – ULTIME NOVITÀ
A decorrere dal 1° luglio 2015, chiunque vi abbia interesse – ad esempio per contributi, procedure di appalto, rilascio SOA ecc. – compresa la medesima impresa, può verificare:
- con modalità esclusivamente telematiche e
- in tempo reale
- dall’impresa in relazione a lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi, che operano nell’impresa stessa,
- dai lavoratori autonomi,
- rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, o amministrazione straordinaria, con riferimento agli obblighi contributivi scaduti anteriormente all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio o al decreto di apertura della procedura.
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle casse edili;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.
- la dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA), con cui i datori di lavoro interessati alla fruizione di determinati incentivi normativi e contributi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, lo dichiarano all’INPS – tramite il portale Di.Re.Sco, modulo DPA – in modo che l’Istituto verifichi preventivamente e mensilmente la regolarità contributiva dell’impresa e quest’ultima si adegui all’esito per applicare o meno tale incentivo.
- la Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, composta dalla sezione Verifica regolarità (Ve.R.A.), che consente la consultazione delle evidenze sulla posizione contributiva, per poterle sistemare anche qualora non rilevanti ai fini del Durc, e dalla sezione Simulazione Durc, che simula l’esito automatico della regolarità contributiva 30 o 15 giorni prima della fine della validità del Durc in essere.
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