LAVORO INTERMITTENTE “A CHIAMATA” – Ultime novità

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato da prestazioni discontinue. In via generale, il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso per le seguenti ipotesi:
  1. soggettive: con lavoratori di età inferiore a 24 anni ovvero superiore a 55 anni;
  2. oggettive: per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo:
  • in relazione alle esigenze individuate dai Contratti Collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • in assenza di una specifica disciplina contrattuale, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del Lavoro e, come espressamente previsto dal D.M. 23 ottobre 2004, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Poiché dal 9 maggio 2025, il citato R.D. risulta formalmente abrogato, per effetto della Legge 7 aprile 2025, n. 56, sono sorti dei dubbi circa la vigenza della tabella delle attività discontinue allegata al R.D. n. 2657/1923 e l’abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004. In risposta alle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, presso il quale il ricorso al lavoro intermittente risulta particolarmente frequente, il Ministero del Lavoro recentemente ha confermato la perdurante utilizzabilità della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 e contenente l’elenco dei lavori discontinui, in linea con l’orientamento espresso dall’INL con Nota 10 luglio 2025, n. 1180.   ➡️ I chiarimenti dell’INL e del Ministero del Lavoro L’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 ha fatto sorgere dubbi circa l’abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004 il quale ammette la stipulazione di contratti di lavoro a chiamata proprio con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D., ora abrogato. L’INL ha chiarito che è possibile riferirsi alle attività elencate nella tabella allegata allo stesso R.D., per la stipula del contratto di lavoro intermittente, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama. Anche il Ministero del Lavoro, con recente circolare, conferma quanto già chiarito dall’INL precisando che il rinvio in parola deve essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente“.   ⚠️ Attenzione ⚠️ Quindi, nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923, le attività elencate nella tabella allegata allo stesso, in quanto incorporate nel medesimo D.M. 23 ottobre 2004, devono ritenersi tuttora in vigore. Da ciò discende, in conclusione, la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.     🔍 Pertanto, in assenza di previsioni contrattuali rispetto alla determinazione delle esigenze di ricorso al contratto di lavoro intermittente, è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. e che qui si allega per comodità🔍
No Comments

Scrivi un commento