INAIL: RUOLI ESATTORIALI per gli importi non pagati del I° semestre 2025

Come previsto nel piano del recupero crediti INAIL diffuso a dicembre 2024, l’Istituto assicuratore sta preparandosi per L’ISCRIZIONE A RUOLO con riferimento agli importi non versati afferenti il primo semestre 2025. Infatti, il piano prevedeva:
  1. per luglio 2025, l’elaborazione dei preavvisi agli intermediari (tra cui i Consulenti del lavoro) per i titoli scaduti dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025;
  2. per agosto 2025, l’elaborazione degli avvisi bonari ai soggetti assicuranti (le Aziende) per gli stessi titoli;
  3. per novembre/dicembre 2025, l’elaborazione dei ruoli esattoriali sempre per i titoli scaduti dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 diffidati con avviso bonario ad agosto 2025.
  ➡️ Gli effetti per il DURC Come già notato in altre occasioni, dopo l’inutile invio del preavviso al professionista e dell’avviso bonario, il datore di lavoro ha ormai perso la regolarità contributiva ove non abbia versato importi con scadenza nel primo semestre 2025. Infatti, il D.M. 30 gennaio 2025 prevede che la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. ⚠️ Attenzione ⚠️   È importante notare che questi sono gli ultimi giorni per poter chiedere un rateizzo sugli importi interessati, che consentirebbe all’azienda di evitare l’iscrizione a ruolo e di recuperare la regolarità contributiva. Infatti, dalla elaborazione sono esclusi i codici ditta in iter per i quali è in corso di istruttoria il procedimento di concessione della rateazione ex articolo 2, comma 1, Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 1989, n. 389, e il procedimento di inserimento di un codice di agevolazione di tipo “sospensione”.   🔍 Attenzione però: ove la richiesta di rateizzo venga rifiutata per qualsiasi causa, l’Istituto provvederà senza indugio a riprendere il procedimento per l’iscrizione a ruolo. 🔍 Inoltre, le sedi esamineranno attentamente i casi in cui vi sia un codice di agevolazione, potrebbero esserci crediti che a vario titolo non rientrano nella sospensione e che comunque hanno tutte le caratteristiche per l’iscrizione a ruolo. Ulteriore elemento importante da sottolineare è il fatto che il rateizzo in INAIL esclude ogni possibilità di ricorso amministrativo e/o giudiziario poiché la Circolare n. 22/2019 dedicata a “Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227” prevede che nell’istanza il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni. È previsto altresì che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile. Non tutti i debitori potranno comunque accedere alla rateazione poiché essa è sottoposta a diverse condizioni descritte nella circolare già citata, fra cui ad esempio l’impossibilità di ottenere il rateizzo ove sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza. Va segnalato da ultimo che l’Istituto, nell’ambito di un complessivo restyling delle proprie procedure afferenti l’Area Aziende, ha varato una nuova procedura informatica interna che faciliterà il flusso e il controllo del recupero crediti.
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