24 Novembre 2025
In
Sicurezza, ispezioni e controversie individuali di lavoro
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – Novità rilevanti
È stato pubblicato il D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, con disposizioni in vigore dal 31 ottobre 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Tra le principali novità di interesse per i datori di lavoro, segnalano nella presente circolare:
- l’introduzione del codice univoco anticontraffazione al BADGE DI CANTIERE, nonché l’estensione della tessera di riconoscimento ad altri ambiti considerati a rischio più elevato;
- l’inasprimento delle sanzioni per le imprese sprovviste di patente a crediti e un generale potenziamento dell’attività di vigilanza e dei controlli da parte dell’INL;
- la specifica che gli indumenti di lavoro costituiscono DPI;
- la tutela assicurativa garantita agli studenti che svolgano attività di formazione scuola-lavoro estesa ai c.d. infortuni in itinere;
- la registrazione delle attività di formazione dei dipendenti all’interno di un fascicolo elettronico integrato con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
- la puntualizzazione che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase pre-assuntiva, devono essere computati nell’ orario di lavoro;
- la previsione di visite mediche prima o durante il turno per i lavoratori ad alto rischio di infortunio, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- l’obbligo, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, per i datori di lavoro privati, per fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul SIISL;
- la possibilità di comunicazioni obbligatorie semplificate dal 1° aprile 2026 tramite il sistema SIISL;
- le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato), nonché gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato,
- entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso,
- fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.
- viene inserito un comma 7 -bis con il quale si stabilisce che, per le violazioni indicate nell’allegato I -bis , n. 21, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento, emanato dai competenti organi di vigilanza;
- al comma 8 viene aggiunto un ulteriore periodo, che integra le disposizioni che prevedono la sospensione, in via cautelare e per un massimo di 12 mesi, della patente a crediti da parte dell’INL nelle ipotesi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore ovvero una sua inabilità permanente, assoluta o parziale. In particolare, la novella prevede che le procure della Repubblica competenti trasmettano tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per l’eventuale adozione dei suddetti provvedimenti di sospensione, e che questi ultimi siano adottati tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti (nell’esercizio delle proprie funzioni) sul luogo e nelle immediatezze del sinistro;
- in materia di sanzioni, si interviene sul comma 11 andando a raddoppiare (da 6.000 a 12.000 euro) la sanzione minima per le imprese ed i lavoratori autonomi che operino nei cantieri senza il possesso della patente a crediti.
- sostituendo il n. 21, che ora reca “Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore”;
- eliminando i numeri 22 e 23;
- modificando il n. 24, che prevede sanzioni aumentate in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e lavoro. Con la novella introdotta dal D.L. n. 159/2025 si specifica che la decurtazione aggiuntiva viene operata per ogni lavoratore.
- la prevenzione della violenza e delle molestie sul posto di lavoro;
- l’aggiornamento periodico dei RLS nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti;
- il fascicolo elettronico dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria, con riferimento specifico all’accertamento delle tossico/alcol dipendenze;
- le comunicazioni agli organismi paritetici;
- altre integrazioni al D.Lgs. n. 81/2008.
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