SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – Novità rilevanti

È stato pubblicato il D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, con disposizioni in vigore dal 31 ottobre 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Tra le principali novità di interesse per i datori di lavoro, segnalano nella presente circolare:
  • l’introduzione del codice univoco anticontraffazione al BADGE DI CANTIERE, nonché l’estensione della tessera di riconoscimento ad altri ambiti considerati a rischio più elevato;
  • l’inasprimento delle sanzioni per le imprese sprovviste di patente a crediti e un generale potenziamento dell’attività di vigilanza e dei controlli da parte dell’INL;
  • la specifica che gli indumenti di lavoro costituiscono DPI;
  • la tutela assicurativa garantita agli studenti che svolgano attività di formazione scuola-lavoro estesa ai c.d. infortuni in itinere;
  • la registrazione delle attività di formazione dei dipendenti all’interno di un fascicolo elettronico integrato con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • la puntualizzazione che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase pre-assuntiva, devono essere computati nell’ orario di lavoro;
  • la previsione di visite mediche prima o durante il turno per i lavoratori ad alto rischio di infortunio, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • l’obbligo, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, per i datori di lavoro privati, per fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul SIISL;
  • la possibilità di comunicazioni obbligatorie semplificate dal 1° aprile 2026 tramite il sistema SIISL;
  ➡️ ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI APPALTO E SUBAPPALTO, BADGE DI CANTIERE E PATENTE A CREDITI – ART. 3 L’articolo 3 del D.L. n. 159/2025 reca disposizioni in materia di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto nonché ad ulteriori attività a rischio più elevato. BADGE DI CANTIERE Le novità relative al c.d. badge di cantiere si inseriscono nell’ambito della disciplina racchiusa nel D.Lgs. n. 81/2008 e nella Legge n. 136/2010, laddove si dispone che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto il datore di lavoro, ovvero il dirigente, devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. In merito, il nuovo Decreto rafforza gli obblighi previsti per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, prevedendo che
  • le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato), nonché gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato,
dovranno
  • entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso,
  • fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.
È demandata a due decreti ministeriali la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina sull’obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e della data assunzione nonché, nel caso di subappalto, dell’autorizzazione del medesimo. Inoltre, i suddetti decreti ministeriali dovranno individuare quelli che sono gli ulteriori ambiti di attività, considerate a rischio più elevato, per i quali deve trovare applicazione l’obbligo in esame, e definiranno, con riferimento alla tessera di riconoscimento, un codice univoco anticontraffazione. Le disposizioni attuative dovranno anche fare riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio, mediante l’impiego di tecnologie, dei flussi della manodopera nonché ai tipi di informazioni trattate. PATENTE A CREDITI Come noto, dal 1° ottobre 2024 per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è reso obbligatorio il possesso della patente a crediti, ovverosia un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi del settore edile, basato sul raggiungimento di un determinato punteggio, che ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza in un settore (quello edile) che presenta un numero elevato di infortuni sul lavoro. I commi da 4 a 6 dell’articolo 3, D.L. n. 159/2025 modificano la disciplina relativa alla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, introducendo nuove modalità di riduzione del punteggio, nonché rivedendone il sistema sanzionatorio. Rispetto all’articolo 27, D.Lgs. n. 81/2008, titolato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. viene inserito un comma 7 -bis con il quale si stabilisce che, per le violazioni indicate nell’allegato I -bis , n. 21, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento, emanato dai competenti organi di vigilanza;
  2. al comma 8 viene aggiunto un ulteriore periodo, che integra le disposizioni che prevedono la sospensione, in via cautelare e per un massimo di 12 mesi, della patente a crediti da parte dell’INL nelle ipotesi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore ovvero una sua inabilità permanente, assoluta o parziale. In particolare, la novella prevede che le procure della Repubblica competenti trasmettano tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per l’eventuale adozione dei suddetti provvedimenti di sospensione, e che questi ultimi siano adottati tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti (nell’esercizio delle proprie funzioni) sul luogo e nelle immediatezze del sinistro;
  3. in materia di sanzioni, si interviene sul comma 11 andando a raddoppiare (da 6.000 a 12.000 euro) la sanzione minima per le imprese ed i lavoratori autonomi che operino nei cantieri senza il possesso della patente a crediti.
Si interviene altresì sull’Allegato I- bis del D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente, in particolare:
  • sostituendo il n. 21, che ora reca “Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore”;
  • eliminando i numeri 22 e 23;
  • modificando il n. 24, che prevede sanzioni aumentate in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e lavoro. Con la novella introdotta dal D.L. n. 159/2025 si specifica che la decurtazione aggiuntiva viene operata per ogni lavoratore.
Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle suddette modifiche sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. Invece, con riferimento agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del n. 21, nonché dai nn. 22 e 23 del citato allegato I- bis. Resta fermo che lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti. ACCERTAMENTI ISPETTIVI Come si ricorderà il comma 7, articolo 29, D.L. n. 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR”), prevede, per l’ipotesi in cui dagli accertamenti ispettivi non siano emerse violazioni ovvero irregolarità, che l’Ispettorato proceda al rilascio di un attestato e, previo assenso del datore di lavoro, all’iscrizione del medesimo in un apposito elenco informativo denominato “Lista di conformità INL”. Ebbene, il primo comma dell’articolo 3 del D.L. n. 159/2025 integra la disposizione sopra richiamata, ponendo un criterio generale per la programmazione degli accertamenti ispettivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, andando a prevedere una priorità per lo svolgimento dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.   ➡️ NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE E DI PREVENZIONE SUL LAVORO – ART. 5 L’articolo 5, D.L. n. 159/2025 dedica ampio spazio agli interventi a sostegno della prevenzione e della formazione sul lavoro. In particolare, sono apportate delle importanti novità che riguardano:
  • la prevenzione della violenza e delle molestie sul posto di lavoro;
  • l’aggiornamento periodico dei RLS nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti;
  • il fascicolo elettronico dei lavoratori;
  • la sorveglianza sanitaria, con riferimento specifico all’accertamento delle tossico/alcol dipendenze;
  • le comunicazioni agli organismi paritetici;
  • altre integrazioni al D.Lgs. n. 81/2008.
FASCICOLO ELETTRONICO DEI LAVORATORI L’articolo 5, D.L. n. 159/2025 stabilisce che le competenze acquisite dai lavoratori in seguito allo svolgimento delle attività di formazione siano registrate all’interno del fascicolo elettronico del lavoratore, oltre che nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, con lo scopo del loro inserimento nel SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). Così facendo, il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore sarà tenuto in considerazione dal datore di lavoro per la programmazione della formazione e, allo stesso tempo, dagli organi di vigilanza in sede di verifica dell’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.   ➡️ NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE E DI PREVENZIONE SUL LAVORO – ART. 5 Nel 2023 è stato introdotto il SIISL ovvero una piattaforma realizzata dall’INPS, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consente l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell’Assegno di inclusione. Ora, l’articolo 14, D.L. n. 159/2025 prevede, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, l’obbligo per i datori di lavoro privati, per fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Inoltre, in un’ottica di semplificazione ed interoperabilità, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9- bis del D.L. n. 510/1996, relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati (tra cui i consulenti del lavoro) anche tramite il sistema SIISL. La disposizione, dunque, non sostituisce gli attuali canali di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, ma si affianca ad essi come modalità alternativa, lasciando agli operatori la scelta dello strumento più funzionale alle proprie esigenze organizzative. Si evidenzia, inoltre, che tale possibilità è consentita anche in assenza di specifici benefici contributivi.  
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