RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2025 – Settore edilizia

Con DM del 29 settembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato, per l’anno 2025, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%. Ora l’INPS, con Circolare n. 145 del 21 novembre 2025, illustra le caratteristiche del beneficio e fornisce le istruzioni operative per usufruire di tale agevolazione per l’anno 2025.   ➡️ AMBITO DI APPLICAZIONE La riduzione in parola si applica:
  • sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali, a carico dei datori di lavoro, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS;
  • ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (sono esclusi i lavoratori a tempo parziale e gli intermittenti).
La riduzione non spetta:
  1. con riferimento ai lavoratori assunti con altre tipologie di agevolazioni contributive che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, i beneficiari del c.d. Bonus Giovani, previsto dall’articolo 22 del D.L. n. 60/2024,) o agli apprendisti;
  2. in presenza di contratti di solidarietà. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro:
  • classificati nel settore industria con i CSC 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04 e 1.13.05;
  • classificati nel settore artigianato con i CSC 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04 e 4.13.05.
Sono escluse dalla predetta agevolazione, in quanto non costituiscono attività edili in senso stretto, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai CSC 1.13.06, 1.13.07, 1.13.08, 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08. Trattandosi di un’agevolazione che spetta sulle contribuzioni minori, dall’aliquota totale va detratto:
  • il contributo IVS complessivamente dovuto sia dal datore di lavoro sia dal dipendente (aliquota del 33% destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
  • l’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente (0,30%);
  • l’aliquota destinata alla disoccupazione involontaria (o ai fondi interprofessionali per la formazione) pari allo 0,30%;
  • l’aliquota destinata al Fondo garanzia del TFR (0,20%);
  • le misure compensative previste per il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria (esonero attualmente fissato nella misura dello 0,28%). L’esonero in parola va applicato nella stessa percentuale del TFR conferito.
Sull’aliquota rimanente si calcola la percentuale di riduzione dell’11,50%.   ➡️ CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che:
  1. sono in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi/assicurativi (possesso del documento unico di regolarità contributiva);
  2. osservano le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  3. rispettano gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  4. rispettano la normativa sul minimale contributivo.
Inoltre, i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. La sussistenza dei predetti requisiti deve essere autocertificata all’INPS tramite l’invio dell’istanza telematica “Rid-Edil”. In caso di non veridicità della dichiarazione le sedi INPS territorialmente competenti:   ➡️ ADEMPIMENTI Modulo “Rid-Edil” Come sopra anticipato, le aziende interessate alla riduzione contributiva per l’anno 2025 sono tenute ad inviare esclusivamente in via telematica apposita istanza avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile sul sito www.inps.it all’interno del cassetto previdenziale aziende. Le domande presentate sono sottoposte a controlli automatizzati entro il giorno successivo all’inoltro e alle stesse i sistemi informativi centrali attribuiscono un esito positivo o negativo. In caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione “7N” per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. L’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale del contribuente. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2025. I datori di lavoro possono inviare le istanze fino al 15 marzo 2026. In fase di fruizione del beneficio, i sistemi informativi centrali verificano nuovamente la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la riduzione in esame, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso di un inquadramento coerente, anche se previamente autorizzati. Il flusso Uniemens L’utilizzo del beneficio da parte delle aziende alle quali è stato attribuito il C.A. “7N” avviene esponendo nel flusso Uniemens,
  • a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> il codice causale “L206” relativo al beneficio corrente ;
  • nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, il codice causale “L207” relativo agli arretrati.
L’ultimo flusso utile per fruire della riduzione contributiva in edilizia per l’anno 2025 è quello di competenza del mese di febbraio 2026.
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