25 Novembre 2025
In
Disciplina legislativa e contrattuale per settore
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2025 – Settore edilizia
Con DM del 29 settembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato, per l’anno 2025, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%.
Ora l’INPS, con Circolare n. 145 del 21 novembre 2025, illustra le caratteristiche del beneficio e fornisce le istruzioni operative per usufruire di tale agevolazione per l’anno 2025.
➡️ AMBITO DI APPLICAZIONE
La riduzione in parola si applica:
- sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali, a carico dei datori di lavoro, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS;
- ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (sono esclusi i lavoratori a tempo parziale e gli intermittenti).
- con riferimento ai lavoratori assunti con altre tipologie di agevolazioni contributive che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, i beneficiari del c.d. Bonus Giovani, previsto dall’articolo 22 del D.L. n. 60/2024,) o agli apprendisti;
- in presenza di contratti di solidarietà. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
- classificati nel settore industria con i CSC 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04 e 1.13.05;
- classificati nel settore artigianato con i CSC 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04 e 4.13.05.
- il contributo IVS complessivamente dovuto sia dal datore di lavoro sia dal dipendente (aliquota del 33% destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
- l’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente (0,30%);
- l’aliquota destinata alla disoccupazione involontaria (o ai fondi interprofessionali per la formazione) pari allo 0,30%;
- l’aliquota destinata al Fondo garanzia del TFR (0,20%);
- le misure compensative previste per il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria (esonero attualmente fissato nella misura dello 0,28%). L’esonero in parola va applicato nella stessa percentuale del TFR conferito.
- sono in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi/assicurativi (possesso del documento unico di regolarità contributiva);
- osservano le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettano gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispettano la normativa sul minimale contributivo.
- a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> il codice causale “L206” relativo al beneficio corrente ;
- nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, il codice causale “L207” relativo agli arretrati.
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