LEGGE DI BILANCIO 2026 – Novità FISCALI in vigore dal 1° gennaio 2026

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2026 sono in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Nella presente circolare si fornisce una panoramica delle novità fiscali di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, rinviando l’approfondimento delle singole tematiche a successivi aggiornamenti che saranno forniti non appena l’Agenzia delle Entrate pubblicherà le circolari esplicative.   ➡️ REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IRPEF (commi 3 e 4) Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, il Legislatore, confermando il quadro normativo vigente, con la Legge di Bilancio 2026 apporta solo alcune modifiche riguardanti:
  • l’aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 a fino a 50.000 euro);
  • la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a euro 200.000.
  Aliquote IRPEF Dal 1° gennaio 2026, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate:  
Scaglioni di reddito e aliquote
Per il 2025 Dal 2026
Fino a 28.000 euro 23% Fino a 28.000 euro 23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35% Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 33%
Oltre 50.000 euro 43% Oltre 50.000 euro 43%
  Detrazioni IRPEF per oneri/spese A decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri/spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all’ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a 100.000 euro) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico. Con l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’articolo 16-ter, è previsto che ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, ferma restando l’applicazione di quanto sopra, è ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione spettante per:
  • oneri detraibili nella misura del 19%, escluse le spese sanitarie di cui alla lettera c), comma 1, articolo 15, TUIR;
  • erogazioni liberali a favore di partiti politici, di cui all’articolo 11, D.L. n. 149/2013;
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui al comma 4, quinto periodo, articolo 119, D.L. n. 34/2020.
Il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente in funzione della composizione del nucleo familiare e del livello di reddito complessivo percepito diventa pertanto:
Figli a carico (coefficiente) 75.000 < RC < 100.000* 100.000 < RC < 200.000* RC > 200.000**
Nessun figlio a carico (0,50) 7.000 euro 4.000 euro 3.560 euro
1 figlio a carico (0,75) 9.800 euro 5.600 euro 5.160 euro
2 figli a carico (0,85) 11.900 euro 6.800 euro 6.360 euro
3 figli a carico o almeno un figlio con disabilità (Legge n. 104/1992) 14.000 euro 8.000 euro 7.560 euro
La detrazione spetta per intero sugli interessi passivi per prestiti/mutui agrari e mutui ipotecari, su alcuni premi per assicurazione e sulle spese sanitarie. ** La limitazione riguarda esclusivamente gli oneri detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie), le erogazioni liberali a favore di partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
  ➡️ DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI (commi 7 e 12) La Legge di Bilancio 2026 introduce una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi. Nello specifico, la formulazione utilizzata dal Legislatore dispone che
  • limitatamente all’anno 2026,
  • gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato,
  • in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026,
  • siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%,
  • a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro.
In relazione al parametro reddituale, la Legge n. 199/2025 fornisce un chiarimento rilevante, specificando che 🔍 il reddito da lavoro dipendente sia da intendere quale quello prodotto dal lavoratore nel corso dell’anno 2025. ⚠️ Attenzione ⚠️ Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare, con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dagli aumenti contrattuali. Esempio Prendendo ad esempio il CCNL Laterizi – Aziende industriali, rinnovato il 31 ottobre 2025, si ritiene pertanto che la tranche di aumenti retributivi corrisposta a decorrere dal 1° ottobre 2025 sia soggetta a tassazione ordinaria, anche nell’anno 2026, mentre sia assoggettabile a imposta sostitutiva la sola tranche corrisposta a decorrere dal 1° luglio 2026. 🔍 Circa l’individuazione dei “rinnovi contrattuali oggetto dell’agevolazione fiscale in parola, la formulazione utilizzata dal Legislatore è generica, non facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali o di secondo livello (territoriali o aziendali), né tantomeno ai contratti collettivi ex articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero quelli “[…] stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale […]”. Dai dossier accompagnatori il disegno di legge incardinato alle camere, si evince che la norma intende fare riferimento ai “contratti collettivi di lavoro”: ragionevolmente, quindi, si ritiene possano essere esclusi dall’applicazione della stessa gli aumenti retributivi derivanti da accordi individuali eventualmente sottoscritti tra lavoratore e datore di lavoro, i quali continueranno ad essere assoggettati a tassazione ordinaria.   ➡️ DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (commi 8 e 9) La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto, per:
  • i premi di ammontare variabile, con corresponsione legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili, nonchè
  • le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa
  • erogati nel triennio 2025-2027 , la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nel limite annuo detassabile di 3.000 euro (elevati a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, se corrisposti sulla base di contratti sottoscritti entro il 24 aprile 2017) e per i dipendenti che nel periodo d’imposta precedente non hanno prodotto redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro .
Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto che:
  1. l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% sia prevista limitatamente al 2025;
  2. per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sia pari all’ 1% ed entro un limite di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.
  ➡️ BUONI PASTO ELETTRONICI (comma 14) Con la Legge di Bilancio 2026 viene modificata la disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica. 🔍 La novità riguarda il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” – ticket restaurant elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (alla generalità o a categorie omogenee di essi), che viene incrementato, a partire dal 1° gennaio 2026, dagli attuali 8,00 euro giornalieri a 10,00 euro giornalieri. Rimane, invece, confermato nella misura di:
  • 4,00 euro al giorno il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei;
  • 5,29 euro giornalieri il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione.
Si ricorda, altresì, che il superamento del limite giornaliero di esenzione comporta l’imponibilità previdenziale e fiscale per il valore che eccede.
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