CERTIFICATI DI MALATTIA – Nuove disposizioni e controlli INPS

Recentemente, l’INPS ha comunicato l’introduzione di un sistema di controlli più rigorosi in materia di certificazioni mediche di malattia, con particolare riferimento ai certificati emessi con decorrenza retroattiva. 🔍 Di seguito trovate riepilogate le regole operative e le indicazioni pratiche per una corretta gestione delle assenze per malattia, al fine di evitare contestazioni, mancato riconoscimento dell’indennità e problematiche retributive. 🔍   ➡️ DECORRENZA DELLA MALATTIA La normativa vigente non consente al medico di giustificare giorni di assenza precedenti alla visita ambulatoriale. In particolare, l’INPS riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente alla data di redazione del certificato solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
  1. il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante;
  2. tale circostanza è espressamente indicata nel certificato;
  3. il giorno precedente alla redazione è un giorno feriale.
In assenza anche di uno solo di tali presupposti il giorno precedente non è indennizzabile, il datore di lavoro non può anticipare l’indennità per conto dell’INPS e l’assenza rischia di risultare non giustificata e non retribuita. Pertanto: 📌 la visita medica e l’emissione del certificato devono avvenire lo stesso giorno di insorgenza della malattia; 📌 un certificato emesso il giorno successivo copre l’assenza solo dalla data della visita; 📌 il primo giorno di assenza, se non coperto, risulta ingiustificato e non retribuito. ⚠️ Attenzione ⚠️ È quindi essenziale sensibilizzare i lavoratori affinché richiedano immediatamente l’intervento del medico al manifestarsi dei sintomi.   ➡️ COSA CAMBIA In passato l’INPS riconosceva la tutela economica per il giorno precedente alla data di redazione del certificato esclusivamente in caso di visita domiciliare, pur non avendo strumenti tecnici per verificarne l’effettiva modalità di rilascio. ⚠️ Attenzione ⚠️ Con il nuovo sistema di controllo, l’Istituto è ora in grado di verificare se il certificato sia stato emesso:
  • a seguito di visita ambulatoriale, oppure
  • a seguito di visita domiciliare.
Di conseguenza, la richiesta di certificati retroattivi non è più da considerarsi una prassi ammissibile, salvo nei casi espressamente previsti.   ➡️ PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI MALATTIA Si ricorda che, ai fini della corretta copertura previdenziale ed economica, devono essere rispettate le seguenti disposizioni.
  1. Comunicazione tempestiva
Il lavoratore deve informare l’azienda dell’assenza il giorno stesso dell’insorgenza della malattia, preferibilmente prima dell’inizio del turno di lavoro (verificare quanto disposto dal Ccnl e dal regolamento aziendale).
  1. Certificazione medica telematica
Dal 2010 il certificato di malattia è emesso esclusivamente in modalità telematica:
  1. il medico trasmette i dati direttamente all’INPS;
  2. le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inviate dall’INPS per via telematica ai datori di lavoro pubblici e privati
  3. l’invio telematico dei certificati e delle attestazioni di malattia sostituisce totalmente i documenti cartacei;
  4. il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro solo il numero di protocollo (PUC).
  Il certificato consultabile dal datore di lavoro non riporta la diagnosi, ma contiene:
  1. dati identificativi del medico;
  2. data di inizio e fine malattia;
  • indicazione di prima certificazione, proroga o ricaduta;
  1. eventuale diverso indirizzo di reperibilità.
  ➡️ IL CERTIFICATO MEDICO
  • Cartaceo
In casi eccezionali (ad esempio per ricovero ospedaliero), il certificato può essere emesso in formato cartaceo. ⚠️ Attenzione ⚠️ In tal caso, il lavoratore deve inviarlo all’INPS entro due giorni lavorativi tramite raccomandata.
  • Proroga
Le proroghe possono essere emesse con un solo giorno di retroattività. ⚠️ È fondamentale verificare che il medico indichi correttamente la dicitura “proroga” per evitare l’apertura di un nuovo periodo di carenza.
  • Ricaduta
La ricaduta può essere certificata entro 30 giorni dall’ultimo giorno di malattia. In tal caso, l’indennità è riconosciuta fin dal primo giorno, senza nuovo periodo di carenza.
  • Rettifica data fine prognosi
Ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi. ⚠️ Attenzione ⚠️ La rettifica della data di fine prognosi nel caso di guarigione anticipata costituisce un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore. Tale adempimento, infatti, ha una duplice finalità:
  • nei confronti del datore di lavoro, legittima la ripresa anticipata dell’attività lavorativa;
  • inoltre, considerando che la presentazione del certificato di malattia comporta l’avvio dell’istruttoria interna all’INPS che consente poi l’erogazione dell’indennità di malattia, nei confronti dell’INPS il certificato di malattia, di fatto, costituisce la “domanda di prestazione” all’Istituto.
Inoltre, in presenza di un certificato di malattia con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può permettere al lavoratore di riprendere l’attività lavorativa, in quanto violerebbe le disposizioni generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Circa i tempi della rettifica, l’INPS precisa che la stessa verrà considerata tempestiva qualora intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e non, invece, se viene comunicata prima del termine della prognosi inizialmente certificata.   ➡️ REPERIBILITA’ PER VISITA MEDICA DI CONTROLLO Durante il periodo di malattia, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato nel certificato nelle seguenti fasce orarie: 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00 L’assenza ingiustificata alla visita di controllo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennità.     ⚠️ Alla luce dei nuovi controlli introdotti dall’INPS, si suggerisce di: ⚠️
  • informare formalmente il personale sulle nuove regole;
  • inviare allo Studio il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, comunicato dal lavoratore
  • monitorare con attenzione le decorrenze dei certificati;
  • invitare i dipendenti a richiedere la certificazione il giorno stesso dell’insorgenza della malattia.
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