AUTO CONCESSE AD USO PROMISCUO – Ultime specifiche dall’Agenzia delle Entrate

La concessione dell’auto aziendale costituisce una delle principali fattispecie di FRINGE BENEFITS, ovvero compensi in natura a qualunque titolo percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in ragione del rapporto di lavoro. Il beneficio in natura derivante dall’uso promiscuo o dall’uso esclusivamente privato del veicolo concorre, dal punto di vista previdenziale e fiscale, alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato. La normativa in materia, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione. 📌In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, l’Agenzia chiarisce che «se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore». 🔍 Nel richiamare la circolare dello Studio del 23 luglio 2025 con la quale risulta riepilogata la disciplina applicabile a tali fringe benefit, di seguito si forniscono le ultime novità e chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. 🔍 ➡️ CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Con Risposta a Interpello n. 14 del 21 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovamente chiarimenti in materia di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il quesito posto dall’Istante verte sulla conformità all’art. 51, comma 1, del TUIR di un progetto (denominato “Car Flexi”) che, nel caso di adesione, comporta che il dipendente accetti la propria retribuzione variabile per tutti gli anni di applicazione dell’accordo, e che questa sia determinata considerando anche il costo corrispondente all’onere annualmente sostenuto dall’azienda per permettere al collaboratore di utilizzare un’auto in uso promiscuo. La normativa prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo venga assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente». Ciò deve intendersi non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI. 📌In merito, l’Agenzia si esprime affermando che il collaboratore può concorrere all’onere complessivo sostenuto dalla società per l’assegnazione del veicolo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell’arco di 12 mesi, corrispondente al valore del fringe benefit. ⚠️ Attenzione ⚠️   Tuttavia, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla società dovranno essere trattenute dall’importo netto della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccedente il valore determinato ai sensi delle disposizioni del TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo.   ➡️ TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OPTIONAL RICHIESTI DAI DIPENDENTI L’ Agenzia delle Entrate, con Risposta a Interpello n. 233/2025, si pronuncia in materia fornendo chiarimenti circa il trattamento fiscale degli optional per detti veicoli eventualmente richiesti dai lavoratori. Nel caso di specie, la società istante aveva concesso ai dipendenti il godimento di veicoli in uso promiscuo, e aveva offerto la possibilità di richiedere alcuni optional per detti veicoli, previo pagamento del relativo prezzo, mediante trattenuta in busta paga. Posto, dunque, che il costo degli optional è a pieno carico dei dipendenti interessati, la Società, in quanto sostituto d’imposta, chiede di sapere se, ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali, le somme eventualmente trattenute debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente. 📌 In merito, l’Agenzia risponde affermando che nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI. ⚠️ Attenzione ⚠️   Pertanto, qualora l’istante trattenga ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare alle auto concesse ad uso promiscuo, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.   ➡️ RIMBORSO DELLE SPESE PER LA RICARICA Se il datore di lavoro rimborsa al dipendente la spesa sostenuta per la ricarica, effettuata presso la propria abitazione, dell’auto a questi concessa ad uso promiscuo, tale rimborso concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente? L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 237 del 10 settembre 2025, ha risposto affermativamente a tale quesito. Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro rimborsi tali spese al dipendente, il rimborso in esame concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, in quanto non rientra nel fringe benefit fornito dal datore di lavoro ma costituisce un rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore. Peraltro, già in una precedente risposta, l’Agenzia aveva sottolineato come «in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente».    
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