PATENTE A CREDITI PER CHI OPERA IN CANTIERE DAL 1° OTTOBRE 2024
Tra le novità più considerevoli stabilite dalla L. 56/2024 (attuazione PNRR) vi è la completa riscrittura dell’art. 27, D. Lgs. 81/2008, che ha introdotto l’istituto della patente a crediti, operativa a decorrere dal prossimo 1° ottobre 2024 e la conferma delle disposizioni già in vigore per la congruità della manodopera.
Di seguito, riassumiamo quanto definito ad oggi per la PATENTE A CREDITI.
Lunedì 23/09/24 è stata pubblicata la circolare dell’INL che specifica la procedura on line di richiesta della patente, ad oggi non ancora disponibile sul portale dell’INL.
In quali casi serve la patente a crediti
Con la patente a crediti sarà possibile lavorare nei cantieri temporanei o mobili, ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del Testo Unico in materia di sicurezza.
Attenzione!
È tenuto a presentare la patente a crediti ogni soggetto che opera all’interno del cantiere, a prescindere che siano imprese che realizzeranno l’opera o solo imprese di supporto – quali ad esempio per attività di pulizie, manutenzione, controllo del cantiere, installazione di strutture.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
I soggetti esonerati espressamente dalla legge invece sono i soggetti:
- che effettuano mere forniture di materiale;
- che effettuano mere prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Requisiti e rilascio
La patente a crediti è rilasciata dall’Ispettorato del lavoro – INL in formato digitale a fronte della specifica richiesta da parte del soggetto interessato o per il tramite di un soggetto delegato, come il consulente del lavoro. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione (ad oggi non disponibile).
Il rilascio avverrà esclusivamente dopo aver esibito il possesso dei requisiti minimi da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente, ovvero:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’art. 37 in materia di salute e sicurezza;
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del DVR qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente, cd. DURF;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Attenzione!
Il possesso dei requisiti sopra indicati viene autocertificato direttamente dal datore di lavoro o dal lavoratore autonomo che ne fa richiesta all’ITL.
I punti della patente a crediti
Il rilascio della patente attribuisce un credito iniziale pari a 30 in capo al datore di lavoro o al lavoratore autonomo, che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica da parte dell’INL, quando ne darà relativa notizia.
Per effettuare l’accesso in cantiere è confermata la misura minima di 15 crediti.
Tuttavia, in caso di decurtazione dei crediti che provoca un risultato inferiore a 15, è concesso in ogni modo il perfezionamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione di provvedimenti da parte degli organi di vigilanza per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Decurtazione dei punti
Il punteggio della patente a punti può incontrare delle decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D. Lgs. 81/2008.
Informazioni contenute nella patente a crediti
La patente contiene le seguenti informazioni:
- a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Revoca della patente a crediti
In caso di dichiarazioni mendaci, verificate in sede di controllo dei requisiti dichiarati dal datore/lavoratore autonomo, la patente sarà revocata per una durata di dodici mesi e potrà essere nuovamente richiesta a seguito della trascorsa annualità. Tuttavia, il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.
Attenzione!
La revoca viene disposta anche in caso di false dichiarazioni sull’adempimento degli obblighi formativi; pertanto, se il richiedente risulta inadempiente in qualche modo alla verifica degli obblighi formativi dovrà restare ferma un anno prima di chiedere nuovamente la patente. Qualora, nel caso di un infortunio in cantiere, emerga una colpa grave in capo all’impresa, l’Ispettorato fornirà ai suoi ispettori – attraverso una circolare – le indicazioni su come comportarsi rispetto alla patente a crediti nei vari casi d’infortunio (se sospendere l’attività e per che durata).
Chi può consultare la patente a crediti
I soggetti autorizzari ad accedere al portale INL per vedere se l’impresa ha o meno la patente a crediti sono:
- i committenti;
- i titolari della patente o loro delegati;
- le pubbliche amministrazioni;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- gli organismi paritetici (iscritti nel Repertorio nazionale);
- il responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Sanzioni per chi opera in cantiere senza la patente a punti
Con riferimento al profilo sanzionatorio, l’assenza della patente a punti o del documento equivalente oppure con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a € 6.000 (non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del T.U.) nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di 6 mesi.
Il committente sarà chiamato a rispondere per non aver richiesto il documento per l’accesso in cantiere da parte dell’impresa/lavoratore autonomo. Infatti, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.
Precisazioni
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Attenzione!
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Ad oggi, è stato spiegato che, in prima battuta, sarà rilasciata dall’INL a tutti i richiedenti solo la patente “base” di 30 crediti, dopo la verifica dei requisiti, rinviando a un periodo successivo il caricamento di tutte le informazioni aggiuntive per le imprese che hanno titolo alteriori crediti.
In ogni caso, è stato chiarito che una volta inviata l’istanza, l’impresa non deve attendere la patente per operare nel cantiere: basterà dimostrare di aver fatto la domanda: dopo la presentazione della domanda, infatti, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività nel cantiere, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
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