Analisi Disegno Legge di Bilancio 2025 – RIMBORSI TRASFERTA

In queste settimane è in discussione in Parlamento il disegno della Legge di Bilancio 2025.

Con le circolari che seguiranno, vogliamo fornire un’analisi di quanto previsto dal Disegno per le tematiche più rilevanti in tema di lavoro per le Aziende, ricordando che le misure per essere attuate dovranno essere approvate al termine dell’iter parlamentare entro il 31 dicembre 2024.

 

🔍 Proseguiamo l’analisi del Disegno di Legge, in merito ai rimborsi in caso di trasferta. 🔍

  

 Nell’area dei rimborsi spese per trasferte (vitto, viaggio e alloggio) sono talvolta presenti, in particolare nelle imprese di minori dimensioni e nei piccoli professionisti, fenomeni di vera e propria evasione fiscale e contributiva; operazione che è consentita solo laddove il dipendente documenti la spesa con semplici ricevute pagate per contanti.

La relazione tecnica del Ddl dichiara come finalità da perseguire, l’azzeramento o quanto meno la riduzione di fenomeni di evasione fiscale e contributiva, che si attuano mediante il “rigonfiamento” delle spese che il dipendente o l’amministratore dichiara di aver sostenuto e che gli vengono rimborsate. Ciò attraverso la modifica di quattro disposizioni del TUIR, tutte con decorrenza dal 2025.

Comune alle modifiche è la nuova condizione di tracciabilità dei pagamenti per ottenere la rilevanza fiscale del costo rimborsato per l’impresa o il professionista, da un lato, e la non imponibilità del rimborso per il percettore, dall’altro.

 

 

 ➡️ Spese di taxi e NCC con carta di credito

 

Il Ddl di Bilancio introduce dal 2025 un generalizzato obbligo di effettuare pagamenti di spese di vitto, alloggio, viaggio, o trasporto con specifici vettori quali taxi o noleggio con conducente, gli Ncc, attraverso bonifici bancari o postali, oppure con carte di credito e di debito, prepagate, assegni circolari e bancari.

⚠️ Attenzione! ⚠️ Solo nel caso di utilizzo di vettori diversi da quelli pubblici di linea di cui all’articolo 1 della legge 21/1992, pertanto di taxi o noleggio con conducente, gli Ncc.

 

➡️ Relativa nota spese ai dipendenti

 

Il primo intervento riguarda la disciplina dei rimborsi per spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto e viaggio con taxi e Ncc, ai fini del reddito di lavoro dipendente e assimilato (Co.co.co. e amministratori di società).

L’articolo 10 aggiunge un periodo al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir prevedendo che i rimborsi ivi previsti non concorrono a formare il reddito solo se le spese sono pagate dal dipendente o dall’amministratore con mezzi tracciati. La norma si riferisce a tutte le spese regolate dal comma 5 e dunque non solo a quelle per trasferte fuori dal territorio comunale, ma anche alle spese per trasferte intercomunali (ancorché queste ultime siano già oggi integralmente tassate sul dipendente).

Dovranno essere chiarite le modalità di documentazione del pagamento tracciato da parte del dipendente, ad esempio fornendo copia fotografica degli scontrini dei Pos rilasciati dal taxista.

 

➡️ Limiti alla deducubilità

 

La norma interviene poi sulla deducibilità di queste spese in capo al contribuente che le sostiene.

Per artisti e professionisti, il nuovo comma 6-ter dell’articolo 54 del Tuir stabilisce – fermi restando i limiti di deducibilità previsti dai commi 5 e 6, e dunque il 75% per alberghi e ristoranti, nel tetto massimo del 2% dei corrispettivi percepiti- che le spese per prestazioni alberghiere o per somministrazione pasti, come pure quelle per trasporti a mezzo taxi e Ncc, che vengono addebitate analiticamente al cliente, nonché le spese rimborsate per trasferte svolte da dipendenti o lavoratori autonomi, sono deducibili solo se pagate con i richiamati mezzi tracciabili.

Anche per le imprese (articolo 95 Tuir), le spese di vitto e alloggio e i rimborsi analitici di spese di trasporto effettuati con taxi e Ncc diventeranno deducibili, dal 2025, soltanto se pagate con mezzi tracciabili e ciò sia se il costo è sostenuto direttamente, sia in presenza nota spese a piè di lista.

 

 

🔍 Pertanto, i movimenti finanziari tracciati saranno necessari per escludere la tassazione dei rimborsi spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea (taxi e Ncc), ai fini del reddito di lavoro dipendente. 🔍

 

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