INFORTUNIO SUL LAVORO – I PUNTI DI ATTENZIONE

L’infortunio sul lavoro è un evento per il quale la normativa posta a tutele degli interessi coinvolti, è particolarmente severa nel sanzionare eventuali ritardi o comunque deviazioni da quello che è l’iter previsto.

Occorre infatti ricordare che il verificarsi di un infortunio sul lavoro fa sorgere in capo al lavoratore e al datore di lavoro una serie di ⚠️ obblighi. In particolare,

🔍 il LAVORATORE deve:

  • dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro;

🔍 il DATORE DI LAVORO deve:

  • accompagnare il lavoratore infortunato al più vicino pronto soccorso al fine di sottoporlo a visita medica;
  • denunciare/comunicare l’infortunio all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

⚠️ Rispetti agli oneri in capo al datore, vediamo quali sono i punti da prestare attenzione in azienda quando avviene un infortunio sul lavoro, anche alla luce delle disposizioni dell’INAIL oltre che delle norme di legge. ⚠️

 

➡️ Il mancato invio o l’invio tardivo della DENUNCIA DI INFORTUNIO

Il primo errore è quello di ritardare o di non inviare la denuncia di infortunio.

🔍 Tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione, hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento – Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi.

⚠️ Attenzione ⚠️

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 €. Tale sanzione non viene comminata da INAIL ma dalle ASL.

 

La legge inoltre prevede che:

🔍 Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Inail gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità – Denuncia dell’infortunio.

⚠️ Tale denuncia d’infortunio deve essere inviata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Il giorno iniziale da cui iniziano a decorre i 2 giorni, è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

⚠️ Attenzione ⚠️

Si evidenzia l’importanza dell’invio tempestivo della denuncia d’infortunio, stante che la sanzione prevista per la omessa o ritardata denuncia, che va da 1.290,00 a 7.745,00 €.

A tale proposito, evidenziamo che, ove la denuncia non venga inviata nei termini, è necessario inviarla immediatamente per avere diritto all’applicazione dell’Istituto della diffida ora per allora con conseguente applicazione della sanzione minima.

Un errore da evitare ma frequente è quello di non mandare la denuncia perché si ritiene che l’evento non sia un infortunio sul lavoro. A tale proposito chiariamo che la denuncia di infortunio va inviata in due casi:

  1. qualora si sia in possesso di un certificato medico di infortunio;
  2. qualora l’INAIL la richieda, il che avviene normalmente dopo segnalazione dall’INPS in un caso iniziato come malattia o a seguito di richiesta del Patronato che assiste il lavoratore.

Ciò significa sostanzialmente due cose:

  1. da un lato che ove un certificato medico di infortunio non ci sia (tralasciamo per un attimo il caso della richiesta da parte dell’INAIL) la denuncia non deve essere inviata;
  2. d’altro canto, ove detto certificato ci sia, il datore di lavoro non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Istituto e quindi deve immediatamente inviare la denuncia, ferme restando eventuali precisazioni/contestazioni, secondo quanto diremo in seguito.

⚠️ Attenzione ⚠️

La legge prevede appunto che la denuncia va inviata indipendentemente da ogni valutazione del datore di lavoro circa l’indennizzabilità del caso.

Pertanto, la denuncia di infortunio, nel caso di certificato medico INAIL, deve essere sempre effettuata poiché l’Inail ha stabilito già da molti anni che, anche ove il caso successivamente non venga accolto, la sanzione viene comunque comminata nel caso di mancato o ritardato invio poiché il datore di lavoro deve inviare la denuncia indipendentemente da ogni valutazione circa la indennizzabilità del caso.

 

➡️ Il mancato invio o l’invio tardivo della DENUNCIA DI INFORTUNIO

Una volta stabilito che la denuncia di infortunio va fatta ogni volta che pervenga un certificato medico INAIL, occorre evitare errori nella compilazione: i maggiori problemi applicativi sorgono quando si tratta di descrivere le circostanze dell’infortunio e soprattutto eventualmente di convalidarle. Qui nascono i problemi, perché da un lato, talora, il datore di lavoro vuole sottolineare dei dubbi in ordine all’accadimento dell’evento cui non ha assistito, dall’altro occorre evitare contestazioni strumentali ma anche di convalidare eventuali cause e circostanze dubbie.

È previsto infatti che, ove il caso venga appunto contestato dal datore di lavoro proprio perché non vi ha assistito, l’Inail avvia un’attività istruttoria chiamando eventualmente in sede l’infortunato per acquisire una dichiarazione oppure inviando questionari ma anche disponendo un’attività ispettiva, mirata ad accertare le cause e circostanze dell’evento. A tal proposito, si ricorda che la legge prevede che il datore di lavoro è obbligato a dare all’Inail, le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l’accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

⚠️ Attenzione ⚠️

Ove in sede di ispezione, mirata ad accertare le cause e circostanze dell’evento, emerga chiaramente che la classificazione dell’azienda è sbagliata, il funzionario di vigilanza dovrà aprire una verifica anche sul datore di lavoro redigendo un verbale di primo accesso.

Pertanto, la contestazione di un evento non è un fatto da prendere alla leggera perché si rischia che le conseguenze non siano del tutto prevedibili e magari in sede di controllo ispettivo vengano effettuati addebiti che poco c’entrano con l’infortunio ma che possono essere di notevole rilievo economico.

🔍 Queste precisazioni mirano a far capire che la compilazione della denuncia di infortunio è tutto fuorché un semplice adempimento: il datore di lavoro deve tuttavia rendere note all’Istituto le circostanze delle quali è a conoscenza e quindi il crinale è delicato e va valutato caso per caso con il decisivo apporto di noi Professionisti che seguiamo l’Azienda Cliente. 🔍

 

 

In conclusione…

La normativa in materia di infortuni sul lavoro deve essere conosciuta dai datori di lavoro e dai professionisti che li assistono in modo approfondito: il rischio, infatti, di conseguenze negative qualora non si segua scrupolosamente il disposto normativo è assai elevato.

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