PATENTE A CREDITI – Pienamente operativo il relativo PORTALE dal 10 luglio 2025
Dal 10 luglio sarà possibile ottenere i ⚠️ punti aggiuntivi ⚠️ della patente a crediti, quelli che consentono di incrementare la dotazione iniziale, pari a 30, per arrivare fino a 100 a fronte di determinate caratteristiche del soggetto richiedente. Da oggi, infatti, andrà a pieno regime il portale già attivo dall’autunno del 2024 ma in versione ridotta, seppur adeguata per fare una selezione tra operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti e quelli non in regola.
La patente a crediti è stata introdotta dal decreto legge 19/2024 quale requisito obbligatorio per operare nei cantieri temporanei o mobili al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
➡️ Pienamento operativo il portale INL
Per quanto riguarda i crediti aggiuntivi, quelli legati all’anzianità dell’azienda, fino a un massimo di 10, saranno riconosciuti in automatico dalla notte del 10 luglio previo riscontro con i dati in possesso delle Camere di commercio.
Dalla stessa data, invece, gli interessati potranno accedere al portale e inserire i dati necessari per l’accredito degli ulteriori punti, che avverrà entro 24 ore.
La premialità è legata al possesso di diversi requisiti, tra cui aver effettuato investimenti nella formazione dei lavoratori, l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del Dlgs 81/2008, l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate, dimensioni dell’organico aziendale.
L’assegnazione dei crediti ulteriori avviene in modo ⚠️ automatizzato e le verifiche sull’attendibilità e la veridicità dei requisiti si svolgono, di norma, nell’ambito delle ordinarie attività ispettive, senza contare eventuali controlli a campione. Inoltre, il controllo sui crediti in possesso e quindi sui requisiti dichiarati e/o attestati potrà essere effettuato ogniqualvolta sia necessario operare una decurtazione dei punti a seguito di violazioni in materia di salute e sicurezza.
Le informazioni presenti nel portale saranno visibili in modalità differenziata in base al profilo di chi vi accede, che può essere il richiedente, un suo delegato, pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza, soggetti che intendono affidare i lavori. Tra questi ultimi rientrano anche i privati cittadini, ma in tutti i casi l’accesso dovrà avvenire tramite Spid, carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.
⚠️ Attenzione ⚠️
Per ora obbligatoria solo nel settore edile, la patente sarà in futuro richiesta anche in altri comparti, come ribadito dal Ministro del Lavoro.
➡️ INL: ulteriori FAQ sulla patente a crediti
Sul sito istituzionale dell’INL sono disponibili ulteriori FAQ relative alla patente a crediti.
Si ricorda che dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, ossia i luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’Allegato X, senza il possesso della patente a crediti, prevista dall’articolo 27, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’articolo 29, D.L. n. 19/2024.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibili, il 26 giugno 2025, sul proprio portale istituzionale, ulteriori FAQ con nuovi chiarimenti in materia di patente a crediti, anche in merito ai soggetti tenuti all’obbligo del possesso della patente stessa.
Domanda | Risposta |
Una ditta che non ha il DURF perché attiva da meno di tre anni, nella richiesta della patente a crediti deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”? | Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
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Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17-bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art. 17-bis. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”). | |
Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere già assolti o è possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine? | Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile autodichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato. |
Qualora un operatore economico, in possesso di un’attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione il contratto per il relativo rinnovo, l’attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell’attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di “ultra-vigenza” di un’attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica pari o superiore alla III, permane per l’impresa l’esenzione dal possesso della patente a crediti. | Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l’impresa non debba procedere con la presentazione dell’istanza della patente a crediti. Diversamente, laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti. |
Con riferimento alla FAQ n. 16, voglia codesto Ispettorato Nazionale del Lavoro esplicitare l’esenzione dall’obbligo della patente a punti, ai sensi dell’art. 27, comma 15, del D.Lgs. n. 81/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della società anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all’art. 31 dell’All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso, ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III. | In linea con quanto già risposto nella FAQ n. 16, le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate. |
Si chiede se l’attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d’opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, – se, pertanto, tutte queste figure – possano essere considerate come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti. | Si ritiene che le attività elencate nel quesito siano da considerare come “prestazioni di natura intellettuale” in quanto “costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806). |
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