LEGGE DI BILANCIO 2026 – Novità in materia di LAVORO in vigore dal 1° gennaio 2026

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025, n. 301, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028”. Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2026 sono in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

➡️ ESONERO ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO (commi 153-155)

La Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

🔍 L’incentivo consiste nell’ esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per:

  1. l’assunzione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonchè per
  2. la trasformazione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le finalità del Legislatore sono:

  • incrementare l’occupazione giovanile stabile;
  • favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;
  • sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e
  • contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Con apposito decreto interministeriale saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti di spesa. Per la piena operatività del predetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.


➡️ EROGAZIONE ANTICIPATA DELLA NASpI (comma 176)

La Legge di Bilancio 2026 modificando l’articolo 8, D.Lgs. n. 22/2015, interviene in merito alle modalità di liquidazione anticipata della NASpI, che può essere richiesta dal lavoratore come incentivo all’autoimprenditorialità.

📌 Il Legislatore dispone che l’erogazione del trattamento non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto finora, ma in due rate:

  1. la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;
  2. la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni) e comunque non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica di anticipazione. L’erogazione della seconda rata è subordinata al fatto che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.


➡️ INCENTIVO PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO (comma 194)

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato c.d. Quota 103 (età anagrafica di almeno 62 anni ed anzianità contributiva di almeno 41 anni), decidevano di rimanere in servizio, rinunciando al pensionamento e ricevendo in busta paga l’importo dei contributi IVS a proprio carico. Successivamente, la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha prorogato tale incentivo anche per l’anno 2024. In seguito, sul tema è intervenuta la Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), articolo 1, comma 161, estendendo la platea dei soggetti che possono accedere all’incentivo al posticipo del pensionamento e prevedendo che le somme corrisposte non siano imponibili anche ai fini fiscali.

L’incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell’accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro. L’accesso al beneficio spetta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore, a condizione che:

  1. siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  2. maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025;
  3. non siano titolari di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  4. manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

La Legge di Bilancio 2026 estende l’ambito di applicabilità dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

L’ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nel 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica.


➡️ INTEGRAZIONE AL REDDITO DELLE LAVORATRICI MADRI CON DUE O PIÙ FIGLI (commi 206-207) cd. Bonus mamme

La Legge di Bilancio 2025, come modificata dal D.L. n. 95/2025, c.d. Decreto Omnibus/Economia, ha previsto un esonero contributivo parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, in presenza di reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro annui, a favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e delle lavoratrici autonome madri:

  1. con due o più figli, dal 1° gennaio 2026, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
  2. con tre o più figli, dal 1° gennaio 2027, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La Legge di Bilancio 2026, intervenendo sull’articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), posticipa dal 2026 al 2027 l’attuazione dell’esonero contributivo (strutturale) parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Conseguentemente, la Legge di Bilancio 2026 modifica l’articolo 1, comma 219, della Legge di Bilancio 2025 e, nel particolare:

  • elimina il riferimento alla decorrenza del 2027 in relazione alle madri di tre o più figli;
  • sopprime il terzo periodo, non essendo più necessario a seguito del posticipo al 2027 dell’esonero in esame, il quale richiama l’esonero contributivo (transitorio) disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (nel particolare, dall’articolo 1, comma 180, Legge n. 213/2023, che cesserà di avere applicazione il 31 dicembre 2026.

Nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo parziale (strutturale) per le lavoratrici madri differito al 2027 (come indicato precedentemente), la Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento dall’INPS, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, incluse le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata):

  • con due figli e sino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio;
  • con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato),
  • di 🔍 una somma di 60 euro mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Le mensilità spettanti, dal 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, saranno corrisposte in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese di dicembre 2026 e tali importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

La misura di integrazione al reddito per le lavoratrici madri appare, dunque, analoga, seppur incrementata, a quella prevista dal c.d. Decreto Omnibus/Economia, c.d. Nuovo bonus mamme.


➡️ ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI (commi 210-213)

La Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne,

  1. madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni,
  2. prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,

  • per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • per 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tali esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Per la piena operatività del predetto esonero si attendono le istruzioni operative dell’INPS.


➡️ INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI (commi 214-218)

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, la Legge di Bilancio 2026 stabilisce che, dal 1° gennaio 2026,

  1. alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili, fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per gli altri figli),
  2. è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale già stipulato, a patto che tale trasformazione/rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

🔍 Ai datori di lavoro privati (esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato) che consentono ai lavoratori dipendenti la predetta trasformazione/rimodulazione del contratto, è riconosciuto l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta:

  1. nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  2. per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto.

Con apposito decreto interministeriale, da emanare entro fine giugno 2026, saranno definite le disposizioni attuative del predetto esonero. In attesa di tale decreto, il Legislatore ha specificato che:

  • resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • l’esonero contributivo
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.


➡️ CONGEDI PARENTALI E CONGEDI PER MALATTIA DI FIGLI MINORENNI (commi 219-220)

Congedi parentali

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha rimodellato in maniera innovativa il congedo parentale, determinando un innalzamento a 12 anni dell’età del bambino/ingresso del minore entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale.

La Legge di Bilancio 2026 estende ulteriormente l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. In particolare, l’ampliamento concerne l’applicabilità del congedo parentale

  • anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e
  • in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.

La modifica riguarda anche l’istituto del prolungamento del congedo parentale.

Congedi per malattia di figli minorenni

La Legge di Bilancio 2026, variando l’articolo 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001, modifica altresì la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori).

In particolare, eleva da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.

Si ricorda che i lavoratori in congedo per malattia del figlio sono considerati assenti giustificati, ma non retribuiti. Tuttavia, è prevista una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa.

Per la piena operatività del predetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.


➡️ RAFFORZAMENTO DEL CONTRATTO A TERMINE A FAVORE DELLA GENITORIALITÀ (comma 221)

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul luogo di lavoro, la Legge di Bilancio 2026 prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunta/o a tempo determinato (anche in somministrazione) al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o in congedo parentale ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, per un ulteriore affiancamento della lavoratrice sostituita.

🔍 In particolare, all’articolo 4 del richiamato Decreto Legislativo, si inserisce un nuovo comma 2-bis che prevede che nel caso di contratto a termine stipulato per sostituzione di lavoratrice in congedo di maternità o parentale, lo stesso possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino. 🔍

A riguardo, si rileva che i commi 1 e 2 del citato articolo 4 prevedono la possibilità di assumere personale con contratto a termine per sostituzione di maternità, paternità o parentale (o malattia del figlio), anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo. Tuttavia, l’articolo 1, comma 221 in oggetto fa riferimento esclusivamente all’esigenza di affiancare la lavoratrice sostituita (e non anche il lavoratore).

⚠️ Attenzione ⚠️

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale a tempo determinato per i motivi sopra elencati, è concesso uno sgravio contributivo del 50%. Come osservato pure nella relazione tecnica del Provvedimento, la ratio della disposizione in oggetto è dunque quella di garantire la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità, per un ulteriore periodo di “affiancamento”, sempre entro l’anno di vita del bambino.


➡️ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (commi 201 e 202)

La Legge di Bilancio 2026 introduce novità impattanti in materia di previdenza complementare. Gli interventi riguardano i dipendenti del settore privato, fermo restando che i profili tributari previsti dal D.Lgs. n. 252/2005 sono estesi anche ai dipendenti pubblici dal 1° gennaio 2018.

Aumento del limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare

Il comma 201, art. 1 della Legge n. 199/2025 interviene sull’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, disponendo, a decorrere dal periodo d’imposta 2026:

  1. l’innalzamento da euro 5.164,57 ad euro 5.300 del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente a forme di previdenza complementare;
  2. con riferimento ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, per i quali trova applicazione il regime fiscale ulteriormente agevolato sui contributi versati a previdenza complementare nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300 (in luogo di euro 5.164,57) per un importo pari alla differenza tra euro 26.500 (5.300 x 5) e la contribuzione versata nei primi cinque anni di partecipazione. L’ulteriore importo deducibile non potrà essere comunque superiore a euro 2.650 annui (5.300 : 2) per un totale annuo massimo complessivo di euro 7.950.

Novità in materia di trasferimento della posizione individuale

Relativamente al diritto del lavoratore, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, del trasferimento dell’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica da lui prescelta, viene ora soppressa la clausola secondo la quale il diritto al versamento del TFR maturato e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro spetta nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.

La clausola in esame comportava che, in caso di trasferimento della posizione da un fondo di settore (fondo chiuso) ad un fondo aperto, il lavoratore perdeva di norma il diritto al contributo datoriale, mentre in caso di trasferimento della posizione tra fondi di settore (dunque, tra due fondi chiusi) la contribuzione a carico datore di lavoro veniva regolata dagli accordi collettivi.

🔍 Ora, il venir meno della predetta clausola sembrerebbe aprire alla portabilità del contributo datoriale sul nuovo fondo prescelto indipendentemente dalla tipologia di quest’ultimo (chiuso ovvero aperto). Sul punto, tuttavia, si attendono i necessari chiarimenti. 🔍 La presente disposizione decorre dal 1° luglio 2026.


➡️ MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEL TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE E MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO (commi 204-205)

La Legge di Bilancio 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026, modifica la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005 con riferimento al finanziamento dei fondi pensione (conferimento del TFR e versamento della contribuzione).

Dipendenti di prima assunzione

In particolare, con le modifiche apportate all’art. 8 del D.Lgs n. 252/2005, è prevista per i dipendenti di prima assunzione (ad eccezione dei lavoratori domestici) l’adesione automatica alla previdenza complementare:

  1. verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora:
    1. le stesse fossero più di una, viene scelta, salvo diverso accordo aziendale, quella a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
    2. non vi fosse una forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, l’intero importo del TFR è devoluto alla forma di previdenza complementare residuale, individuata attualmente nel Fondo COMETA;
  2. con versamento dell’intero TFR nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi collettivi. Di fatto, la norma estende gli effetti del conferimento tacito o automatico (c.d. silenzio-assenso) alle forme di previdenza complementare, oltre che al TFR come già accadeva in passato, anche alla contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore secondo le modalità e le misure indicate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali;

🔍  La contribuzione a carico del lavoratore (e non anche quella a carico del datore di lavoro) non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore all’assegno sociale. Inoltre, nell’ipotesi di adesione automatica al fondo residuale (COMETA), la norma prevede espressamente il (solo) conferimento del TFR senza fare alcun riferimento alla contribuzione.

Al lavoratore è espressamente riconosciuta la possibilità di rinunciare all’ adesione automatica e di scegliere

  1. un’altra forma di previdenza complementare alla quale conferire il TFR maturando nella misura prevista dagli accordi collettivi (e l’eventuale contribuzione) ovvero
  2. mantenere il TFR in azienda (regime ex art. 2120 c.c.).

 

⚠️ Attenzione ⚠️

La scelta deve avvenire entro 60 giorni dalla data di prima assunzione (in luogo dei precedenti 6 mesi). Dalla lettura della norma sembra evincersi che la scelta di mantenere il TFR in azienda può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro

  • ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione,
  • inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni ricomprendendo quanto dovuto dalla data di prima assunzione (l’adesione decorre da detta data).

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore su

  • accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare,
  • meccanismo di adesione automatica,
  • forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica,
  • diverse scelte disponibili e relativa tempistica.

Dipendenti non di prima assunzione

Dal 1° luglio 2026, contestualmente all’assunzione del lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro deve:

  • fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
  • verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Qualora il lavoratore abbia in essere un’adesione a previdenza complementare, il datore deve fornire informativa:

  • sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dall’assunzione;

Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, decida di destinare alla forma pensionistica complementare prescelta una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.

  • che in mancanza di indicazioni entro il termine di 60 giorni si applica il principio dell’adesione automatica già dettagliato per i dipendenti di prima assunzione (versamento alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, dell’intero TFR maturando nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai predetti accordi collettivi).

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