BONUS GIOVANI OPERATIVO DAL 1° SETTEMBRE 2024
Il Decreto Coesione (convertito nella L. 95/2024) all’art 22 introduce un esonero contributivo volto a favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.
Nello specifico, per:
- le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025,
di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che
- alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto i 35 anni e
- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato è possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite mensile di:
- 650 € per lavoratori occupati in sedi/unità produttive site nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero
- 500 € per i lavoratori occupati nelle restanti Regioni.
L’esonero:
- è garantito per un periodo massimo di 24 mesi,
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Affinché il datore di lavoro possa godere dei benefici contributivi in oggetto, è necessario che:
- siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
- non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva;
- non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.
L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e relative disposizioni amministrative da parte dell’Inps.
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