INFORTUNIO SUL LAVORO – Ripresa dell’attività

L’INAIL, con la Circolare n. 17/2026, comunica nuove istruzioni operative in materia di certificazione medica e rientro al lavoro dopo un infortunio o una malattia professionale. Le indicazioni dell’Istituto tengono conto
  • dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica della certificazione medica in oggetto,
  • dell’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti e
  • dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.
🔍 La Circolare n. 17/2026 si concentra in particolar modo sulle modalità di gestione dei certificati medici e sulle condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva. L’Istituto evidenzia che le istruzioni contenute nella circolare in esame operano anche in caso di malattia professionale. ➡️ QUADRO NORMATIVO Il quadro normativo in cui si inserisce tale circolare Inail prevede:
  1. il D.P.R. n. 1124/1965 in merito agli obblighi di certificazione e di denuncia nonché alle conseguenze medico-legali dell’infortunio;
  2. il D.Lgs. n. 81/2008 per la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità alla mansione;
  3. il D.Lgs. n. 151/2015 che ha introdotto la modalità di trasmissione telematica dei certificati medici in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
A tali disposizioni si affianca un’altra circolare dell’Istituto, la Circolare n. 10/2016, di recepimento delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015, nella quale, da un lato, viene evidenziato l’obbligo per il medico o la struttura sanitaria di trasmettere direttamente i certificati medici all’INAIL, dall’altro, viene contestualmente disposto l’esonero per il datore di lavoro dall’invio del certificato medico cartaceo o telematico allo stesso Istituto assicurativo. ➡️ CERTIFICAZIONE MEDICA CON ESITO DEFINITIVO E CONCLUSIONE DELLA PROGNOSI La Circolare Inail in oggetto ricorda preliminarmente che la certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all’INAIL
  • da qualunque medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato,
  • avvalendosi del 1SS “Certificazione medica di infortunio lavorativo” tramite il quale si attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.
Il Modello 1SS è utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi: esso, infatti, propone le opzioni “primo”, “continuativo”, “definitivo”, “riammissione in temporanea”. A tale proposito, l’INAIL puntualizza che tale classificazione dei certificati
  • risponde esclusivamente a esigenze di carattere operativo, volte ad uniformare le diverse attestazioni cliniche che possono pervenire all’Istituto,
  • non incide sulla valenza giuridica del singolo certificato, né introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
Elemento centrale della certificazione risulta essere la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro (dunque la relativa durata), che deve essere sempre indicata, insieme alla diagnosi e all’eventuale previsione di postumi permanenti. Nell’ipotesi in cui al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro rilevabile dall’ultima certificazione ricevuta dall’Istituto. 🔍 Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro devono considerare che la cessazione dell’assenza per infortunio coincide con l’ultimo giorno di prognosi certificata (salvo diversa indicazione medica). ➡️ RIPRESA DEL LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI PROGNOSI La principale novità contenuta nella Circolare n. 17/2026 riguarda la ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi: a tale riguardo viene chiarito che il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo certificato trasmesso che conclude il periodo di prognosi. Resta fermo che, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi o su iniziativa dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, viene rilasciato il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo). Pertanto, il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro (cosiddetto certificato definitivo) può essere, nelle ipotesi in esame, l’ultimo dei certificati pervenuti all’INAIL. Qualora non pervenga all’INAIL il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Istituto provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni. Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008. ➡️ RIPRESA ANTICIPATA DEL LAVORO Per quanto riguarda la ripresa anticipata del lavoro, la circolare ribadisce che la stessa è consentita 📌 solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi originaria.   ⚠️ Attenzione ⚠️   In assenza di tale certificato, che può essere rilasciato da qualunque medico, il rientro non può ritenersi legittimo.  
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