FERIE – Attenzione al contatore ore

La legge stabilisce il diritto del lavoratore a fruire di quattro settimane annuali di ferie, di cui:
  • almeno due, consecutive se richiesto dal lavoratore stesso, nell’anno in cui sono maturate
  • e le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di riferimento (salvo che il contratto non preveda diversamente).
⚠️ Attenzione ⚠️ Entro oggi, 30 giugno, i datori di lavoro sono tenuti a verificare l’avvenuto godimento delle ferie maturate prima del 2025 e non ancora godute. In mancanza, scatta l’obbligo di versamento della contribuzione all’Inps. 📌Pertanto, in vista delle paghe di giugno, inviamo la presente circolare per riepilogare quanto disposto dalla legge in materia, in modo tale che le Aziende clienti possano monitorare con regolarità la situazione delle ferie dei propri dipendenti in forza da più di 18 mesi. Il monitoraggio deve tener conto del fatto che, il periodo minimo annuale di legge va goduto:
  • per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione;
  • per altre due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (salvo che la contrattazione abbia individuato un periodo diverso).
🔍 Le restanti ferie (oltre le quattro settimane) possono essere godute entro il termine fissato dalle parti o monetizzato. Pertanto, entro oggi 30 giugno i datori di lavoro devono far fruire ai lavoratori le ferie residue maturate prima del 2025. Diversamente, dovranno versare i contributi entro il 20 agosto 2026 sulle ferie maturate e non godute (termine così differito in forma strutturale per il mese di agosto in sostituzione dell’ordinario termine fissato al 16 di ciascun mese).   ➡️ IL CONTESTO NORMATIVO La Costituzione sancisce il principio dell’irrinunciabilità alle ferie da parte del lavoratore. Qualsiasi patto contrario è nullo e le ferie non godute non possono essere sostituite dalla relativa indennità, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. Il principio è ripreso dal codice civile, il quale sancisce altresì:
  • la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità;
  • l’epoca del godimento delle ferie è stabilita dal datore di lavoro, il quale deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
  • il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
  • durante le ferie il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione.
Il D. Lgs. n. 66 del 29 aprile 2003 inoltre:
  1. fissa la durata minima delle ferie in almeno 4 settimane l’anno,
  2. stabilisce il divieto di monetizzazione in corso di rapporto di lavoro (con eccezione del caso di cessazione del rapporto di lavoro)
  3. definisce le modalità di distribuzione delle ferie nell’anno.
Il primo periodo di due settimane non può essere derogato nemmeno dai contratti collettivi. Al contrario, per l’ulteriore periodo di due settimane, la norma prevede la possibilità di deroga del termine dei 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione da parte degli accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali a livello nazionale. Un terzo periodo, superiore al minimo delle 4 settimane, può essere fruito anche in modo frazionato, entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva o in mancanza dalle Parti e può essere monetizzato. Va ricordato che è previsto un periodo minimo di ferie più lungo per i minori che non hanno compiuto i 16 anni: il minimo periodo annuale di ferie retribuite per loro non può essere inferiore a 30 giorni. Nei settori di attività:
  1. in cui siano applicabili contratti collettivi che fissano come termine ultimo per il godimento delle ferie il tradizionale periodo di 18 mesi, da calcolarsi a partire dall’anno in cui le stesse ferie sono maturate;
  2. la cui contrattazione collettiva di riferimento non disciplina affatto il termine di godimento delle ferie,
i datori di lavoro dovranno, nel 2026, osservare gli obblighi sopra riportati.   ➡️ MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE La legge dispone che il periodo minimo di ferie annuali (quattro settimane) non può essere monetizzato. L’indennità sostitutiva può essere corrisposta al lavoratore:
  • per le ferie maturate e non godute nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuti in corso d’anno;
  • con riferimento a periodi di lavoro che vanno oltre il periodo minimo legale delle quattro settimane;
  • per le ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
  ➡️ OBBLIGO CONTRIBUTIVO Come anticipato sopra, per quanto riguarda l’anno in corso, datore di lavoro e lavoratori devono, entro il 30 giugno 2026, completare l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2024. ⚠️ Attenzione ⚠️ In caso contrario, scatta l’obbligo di versamento della contribuzione all’Inps. Ricordiamo ancora, che non tutti i datori di lavoro sono obbligati, ma quelli appartenenti a settori di attività in cui siano applicabili contratti collettivi che fissano come termine ultimo per il godimento delle ferie il tradizionale periodo di 18 mesi, da calcolarsi a partire dall’anno in cui le stesse ferie sono maturate; o ai settori di attività la cui contrattazione collettiva di riferimento non disciplina affatto la questione. Va evidenziato che l’obbligo di anticipare la contribuzione (diversamente da quanto previsto in tema di sanzioni amministrative) riguarda anche il periodo di ferie eccedente le quattro settimane minime. È prevista una deroga nell’ipotesi in cui il mancato godimento sia imputabile a una prolungata assenza dovuta a una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità eccetera). In questo caso il termine di 18 mesi si deve intendere sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento. 🔍 L’importo dei contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute va aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse, dunque, del mese di luglio e il relativo versamento va eseguito entro il 20 agosto. 🔍 Successivamente, all’atto della effettiva fruizione delle ferie, il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale vengono fruite le ferie arretrate e porta a conguaglio l’importo dei contributi versati relativi al compenso sostitutivo.   ➡️ SANZIONI Il datore di lavoro che viola la disposizione dell’art. 10, D. Lgs. n. 66/2003, è punito con una specifica sanzione amministrativa. Un ulteriore rischio riguarda il fatto che il lavoratore potrebbe agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale. In questo caso ricade sul lavoratore l’onere della prova del nesso causale tra il danno e il mancato godimento delle ferie. La sanzione non si applica, in quanto il datore di lavoro non è ritenuto responsabile, qualora
  • non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie (o il diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva) nell’anno di maturazione,
  • per cause imputabili esclusivamente al lavoratore (per esempio: assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, Cig servizio civile eccetera).
 
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