TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Novità importanti dal 1° luglio 2026

La Legge di Bilancio 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026, modifica la disciplina relativa al conferimento del TFR e versamento della contribuzione ai FONDI PENSIONE. 🔍 Trattasi di una novità molto impattante per la gestione dei rapporti con i propri dipendenti, motivo per cui riepiloghiamo di seguito il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e gli effetti di tale meccanismo. Infine, daremo con questa circolare specifiche operative da seguire per adeguarsi a tali novità. 🔍   Innanzitutto, il nuovo meccanismo di seguito specificato, si applica sia ai dipendenti di prima assunzione che, con degli adattamenti, ai dipendenti non di prima assunzione, mentre ⚠️ NON ⚠️ riguarda chi ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente. Pertanto, resta ferma l’applicazione della disciplina previgente relativamente alle adesioni a previdenza complementare di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall’assunzione.   Al fine di applicare le nuove disposizioni, per le assunzioni che intervengono a partire dal 1° luglio 2026, risulta fondamentale per il datore di lavoro individuare in via preliminare, all’atto dell’assunzione, se il lavoratore è
  1. un dipendente di prima assunzione, intendendo per tale chi è assunto per la prima volta in qualità di dipendente privato, ovvero
  2. un dipendente riassunto, intendendo per tale chi è già stato titolare di un pregresso rapporto di lavoro come dipendente privato.
  ➡️ LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE Con riguardo ai dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, intendendo per tali i lavoratori assunti per la prima volta in qualità di dipendenti privati, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il lavoratore sia considerato “aderente” alla previdenza complementare salvo che il lavoratore rinunci all’adesione automatica nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione.     Regole ed effetti del meccanismo di adesione automatica   🔍 Nello specifico, il meccanismo di adesione automatica comporta che il TFR e la contribuzione a carico dipendente e a carico datore di lavoro vengano versati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, a partire dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni comprendendo quanto maturato dalla data di prima assunzione.   📌 Rispetto alla previgente normativa, gli effetti di tali adesioni automatiche alla previdenza complementare risultano più ampi in quanto a) è ora previsto anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi; b) le quote di TFR e di contribuzione da versare ricomprendono anche quelle maturate dalla data di assunzione e fino al termine di scadenza dei 60 giorni.     Individuazione della forma pensionistica di destinazione   Per quanto concerne l’individuazione della forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica, la verifica va eseguita dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).   📌 Qualora siano presenti più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), l’adesione automatica si perfeziona:
  1. alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in sua assenza,
  2. alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di dipendenti dell’azienda.
📌 In assenza di accordi o di indicazioni nei contratti collettivi sulla forma pensionistica di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale, attualmente individuata nel Fondo COMETA.   Rinuncia all’adesione automatica Al lavoratore è concessa la facoltà di rinunciare espressamente all’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, entro il termine di 60 giorni dall’assunzione con efficacia retroattiva dalla data di assunzione. La rinuncia all’adesione automatica è diretta conseguenza della scelta espressa del dipendente di
  1. destinare il TFR a una forma pensionistica complementare da lui prescelta, versando il TFR e l’eventuale contribuzione, se prevista, dalla data di assunzione.
Il lavoratore può decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell’adesione automatica, in luogo dell’intero TFR maturando, una percentuale dello stesso secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.
  1. mantenere il TFR presso il datore di lavoro o il Fondo di Tesoreria INPS, nel caso in cui il datore sia soggetto all’obbligo di versamento al suddetto fondo.
In tale ipotesi, il TFR maturato a decorrere dalla data di assunzione non viene devoluto a previdenza complementare.   Obbligo per il datore: INFORMATIVA   ⚠️ Attenzione ⚠️ La norma impone precisi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento dell’assunzione. Lo stesso è tenuto a fornire un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. 🔍 È pertanto FONDAMENTALE – in quanto obbligo imposto dalla legge – consegnare tale informativa a dipendenti assunti dal 1° luglio 2026. A tal fine, in calce riportiamo una bozza di informativa aziendale. Consigliamo inoltre di diffondere la presente circolare a tutti i dipendenti, di modo che possano essere adeguatamente informati sulle novità che li riguardano. 🔍   ➡️ LAVORATORI RIASSUNTI (assunti dal 1° luglio 2026 con precedenti rapporti di lavoro subordinato) Con riferimento ai dipendenti riassunti – intendendo per tali i titolari di un pregresso rapporto di lavoro come dipendenti privati – il datore è tenuto a fornire un’adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e, qualora risultino già iscritti a previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.   Di fondamentale importanza risulta essere la dichiarazione che il lavoratore riassunto, in fase di assunzione, deve fornire circa il fatto di essere o meno, alla data di assunzione, iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione, in tutto o in parte, del TFR, poiché da tale circostanza deriva l’applicazione ovvero la non applicazione del meccanismo di adesione automatica e del conseguente termine di 60 giorni.     Lavoratori riassunti CON adesione in essere alla previdenza complementare   Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori riassunti che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che – sulla base della citata dichiarazione da fornire in fase di assunzione – risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, qualora gli stessi non vi rinuncino espressamente nel termine di 60 giorni.   🔍 Tale meccanismo di adesione automatica non opera per il lavoratore che
  • pur risultando già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisce alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (adesione con versamento dei soli contributi);
  • nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata.
  Il meccanismo di adesione automatica opera, invece, per i lavoratori per i quali la variazione del rapporto di lavoro ha comportato anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma non abbiano riscattato interamente la posizione individuale maturata.   Rinuncia all’adesione automatica   Anche per i lavoratori riassunti che abbiano in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR è concessa la facoltà di rinunciare espressamente all’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, entro il termine di 60 giorni dall’assunzione con efficacia retroattiva dalla data di assunzione.   La rinuncia all’adesione automatica prevede tuttavia come unica possibilità – a differenza di quanto previsto per i lavoratori di prima assunzione – di destinare il TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore, versando il TFR e l’eventuale contribuzione, se prevista, dalla data di assunzione.   ⚠️ Per tali lavoratori non è infatti possibile mantenere il TFR in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS.     Lavoratori riassunti SENZA adesione in essere alla previdenza complementare   I lavoratori che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultano aver in precedenza mantenuto il TFR presso il datore di lavoro o, qualora ne ricorressero le condizioni, al Fondo di Tesoreria INPS, non sono soggetti al meccanismo dell’adesione automatica.   🔍 Per tali dipendenti, pertanto, non opera il termine di 60 giorni per la scelta e il datore continuerà a mantenere il TFR in azienda, senza versare alcuna somma a previdenza complementare. Resta ferma per loro la possibilità di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.     🔍 Si evidenzia l’importanza per i datori di lavoro di raccogliere tempestivamente le dichiarazioni dei lavoratori circa la loro precedente posizione, al fine di evitare errori applicativi della norma. 🔍    
INFORMATIVA per i dipendenti assunti dal 1° luglio 2026 Per tutti i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2026, lo Studio invierà tutta la documentazione da consegnare ai lavoratori stessi, aggiornata con le novità sopra descritte sul meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. In attesa della pubblicazione della modulistica ufficiale – ad oggi non disponibile – invieremo un modulo provvisorio per la destinazione del TFR (TFR2) e una bozza di informativa aziendale da CONSEGNARE AI LAVORATORI NEOASSUNTI. Quando sarà disponibile, lo Studio invierà il nuovo modello TFR3 (ora in fase di predisposizione in sede ministeriale) quale versione definitiva, che conterrà sia l’informativa, sia il modulo per la scelta da parte del lavoratore.    
  Lo Studio rimane a disposizione.
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