MALATTIA – Le nuove indicazioni dell’INPS sulla data di inizio della prognosi nel certificato di malattia

🔍 Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS supera il precedente orientamento applicativo e rende noto che – a decorrere dal 4 settembre 2026 – la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, non solo in caso di visita domiciliare, ma anche in caso di visita ambulatoriale, a condizione che tale giorno
  • non sia festivo infrasettimanale e
  • non cada di sabato o di domenica.
In tali ipotesi, infatti, è garantita la continuitĂ  assistenziale.   ➡️ LA REGOLA GENERALE Il primo giorno dell’evento di malattia coincide, in via ordinaria, con la data di rilascio del certificato medico che attesta l’incapacitĂ  temporanea al lavoro. Questo giorno è fondamentale per il calcolo:
  • della “carenza”, ovvero dei primi tre giorni non indennizzati dall’INPS;
  • delle percentuali di indennizzo;
  • del periodo massimo assistibile;
  • dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate.
  ➡️ COSA CAMBIA In precedenza, l’INPS riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato solo se il medico curante aveva effettuato una visita domiciliare e aveva compilato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente. Il riconoscimento era invece escluso nei casi di visita in ambulatorio. Qualsiasi giorno precedente alla visita ambulatoriale, in passato, era considerato giorno “non documentato” e “non indennizzabile”. Tale criterio è valido anche per le certificazioni di continuazione e di ricaduta della malattia. ⚠️ Attenzione ⚠️   L’INPS ha mutato il proprio orientamento e ha stabilito che il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto ai fini previdenziali anche se la visita è effettuata presso l’ambulatorio del medico curante. Il giorno precedente non può essere riconosciuto se coincide con:
  • sabato,
  • domenica,
  • festivitĂ  infrasettimanali.
In questi giorni il lavoratore può avvalersi del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). 📌 Esempio
  • Data di inizio della malattia: 10/09
  • Data della visita ambulatoriale: 11/09. Il medico visita il lavoratore e compila il certificato telematico indicando nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” la data del 10/09 (il giorno prima).
  • L’INPS riconosce la copertura e la tutela previdenziale della malattia a partire dal 10/09 (il giorno prima).
  ➡️ LA RAGIONE DELLA MODIFICA Alla luce della trasformazione del ruolo del medico di medicina generale, della progressiva diminuzione del numero di questi professionisti sul territorio e dei conseguenti maggiori carichi di lavoro, nonchĂ© della prassi di programmare gli accessi in ambulatorio per evitare sovraffollamenti, il precedente orientamento applicativo è stato rivisto. La modifica mira a garantire una tutela effettiva ed equa per i lavoratori in malattia, uniformando il trattamento su tutto il territorio nazionale anche nei casi in cui il medico curante non possa visitare il paziente a domicilio o riceverlo in studio entro il giorno successivo alla chiamata.   ➡️ DECORRENZA Con la Circolare n. 92/2026, l’INPS stabilisce che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare – pertanto dal 4 settembre 2026 – la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purchè tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica. 🔍 In assenza di ulteriori indicazioni da parte dell’Istituto, si ritiene che il nuovo criterio:
  • possa essere applicato a partire dai certificati rilasciati con data di emissione il 4 settembre 2026;
  • sia valido anche per le certificazioni di continuazione e ricaduta della malattia, in analogia ai criteri giĂ  utilizzati in caso di visita domiciliare.
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