30 Giugno 2026
In
Prospetti paga e svolgimento rapporto di lavoro
FERIE – Attenzione al contatore ore
La legge stabilisce il diritto del lavoratore a fruire di quattro settimane annuali di ferie, di cui:
- almeno due, consecutive se richiesto dal lavoratore stesso, nell’anno in cui sono maturate
- e le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di riferimento (salvo che il contratto non preveda diversamente).
- per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione;
- per altre due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (salvo che la contrattazione abbia individuato un periodo diverso).
- la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità;
- l’epoca del godimento delle ferie è stabilita dal datore di lavoro, il quale deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
- il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
- durante le ferie il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione.
- fissa la durata minima delle ferie in almeno 4 settimane l’anno,
- stabilisce il divieto di monetizzazione in corso di rapporto di lavoro (con eccezione del caso di cessazione del rapporto di lavoro)
- definisce le modalità di distribuzione delle ferie nell’anno.
- in cui siano applicabili contratti collettivi che fissano come termine ultimo per il godimento delle ferie il tradizionale periodo di 18 mesi, da calcolarsi a partire dall’anno in cui le stesse ferie sono maturate;
- la cui contrattazione collettiva di riferimento non disciplina affatto il termine di godimento delle ferie,
- per le ferie maturate e non godute nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuti in corso d’anno;
- con riferimento a periodi di lavoro che vanno oltre il periodo minimo legale delle quattro settimane;
- per le ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
- non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie (o il diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva) nell’anno di maturazione,
- per cause imputabili esclusivamente al lavoratore (per esempio: assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, Cig servizio civile eccetera).
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